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Vice Segretari: Il mancato assolvimento dell’obbligo formativo comporta la cancellazione dall’elenco

11/06/2022
Con la circolare n. 15739 del 26 maggio 2022, il Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – ricorda che l’art. 16-ter, commi 9 e 10 del D.L. 162/2019, convertito in legge n. 8/2020, prevede che al verificarsi delle condizioni contemplate nel primo periodo del suddetto comma 9, le funzioni di vicesegretario possano essere attribuite ad un funzionario in possesso dei requisiti richiesti, per un periodo non superiore ai 12 mesi complessivi. Il vicesegretario è tenuto ad assolvere ad uno specifico obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche in modalità telematica, secondo le linee guida stabilite dal Consiglio direttivo per l’Albo nazione dei segretari comunali e provinciali.

Nella specie, le linee guida approvate dal Consiglio direttivo nella seduta del 24 settembre 2020 stabiliscono che le informazioni sulle modalità e i tempi per la partecipazioni ai corsi vengano forniti all’Albo con apposita comunicazione degli interessati, inviata via pec agli enti locali in cui il vicesegretario svolge le funzioni. Il mancato assolvimento formativo, entro il termine tassativo di 40 giorni dalla data di invio della comunicazione, comporta la cancellazione dell’interessato dall’elenco dei vicesegretari.

Il Consiglio, anche in ragione delle difficoltà riscontrate nell’attività amministrativa a seguito dell’emergenza sanitaria, rammenta di aver approvato nella seduta del 24 febbraio scorso due sessioni formative straordinarie di recupero, una nel mese di giugno e l’altra entro la fine dell’anno. Pertanto, nelle more dello svolgimento delle sessioni straordinarie non si procederà alla cancellazione dall’elenco.

 

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