La Direzione Centrale della Finanza Locale – nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 106, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, per il quale è stata sancita l’intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali in data 25 gennaio 2024, recante i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19 e le conseguenti regolazioni finanziarie – ha reso disponibile le tabelle contenenti i dati relativi alle risultanze del conguaglio finale per ciascun comune, unione di comuni, comunità montana, provincia e città metropolitana, completi delle Note metodologiche.
I dati esposti negli allegati C e D, relativi alla verifica finale delle risorse del “Fondone”, potrebbero non trovare corrispondenza con i calcoli effettuati dagli enti ed esposti nel risultato di amministrazione in conseguenza dei correttivi apportati dal Tavolo tecnico, come meglio specificato nelle note metodologiche. Il percorso logico della verifica finale degli effetti dell’emergenza COVID19 è stato suddiviso in due fasi, la prima relativa al biennio 2020 e 2021 e la seconda relativa all’annualità 2022. La prima fase ha riguardato tutti i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane ed è stata volta a verificare l’adeguatezza delle risorse erogate rispetto ai fabbisogni certificati dagli enti per ciascuno degli anni 2020 e 2021. La seconda fase, invece, ha interessato i soli enti che, sulla base delle risultanze di cui alla prima fase, risultavano disporre al 31 dicembre 2021 delle risorse del “Fondone” e/o dei ristori di spesa assegnati, allo scopo di valutarne lo smaltimento nel corso dell’esercizio 2022 e quantificare le eventuali risorse ricevute in eccesso da acquisire all’entrata del Bilancio dello Stato.
Di seguito i correttivi apportati:
Per quanto attiene alle risultanze delle certificazioni 2020 e 2021, dalle analisi poste in essere su indicazione del Tavolo di confronto, è emerso che le informazioni trasmesse dagli enti sono risultate in alcuni casi incomplete (mancata valorizzazione di impegni e/o accertamenti 2020 e 2021 e/o mancata valorizzazione delle minori spese, ivi incluse quelle riconducibili a variazioni del FCDE) e in altri casi errate (valorizzazione delle politiche autonome in materia fiscale per importi non coerenti con le variazioni di aliquote e/o tariffe e/o inserimento di importi negativi non condivisi con gli uffici competenti del Ministero dell’economia e delle finanze).
Per gli enti locali con eccedenza di risorse, di cui alla colonna “Surplus finale” della Tabella di cui agli Allegati C e D, le risorse ricevute in eccesso saranno acquisite all’entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, mediante trattenuta effettuata dal Ministero dell’interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all’ articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i comuni, e sulle spettanze a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane.
Per gli enti locali con deficit di risorse, di cui alla colonna “Deficit finale” della Tabella di cui agli Allegati C e D, le somme sono erogate, entro il 30 aprile di ciascun anno, dal Ministero dell’interno in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027.
Per quanto riguarda il conguaglio dei Ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022, le risorse da restituire relative ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 sono indicate, per ciascun ente, nella Tabella di cui all’Allegato E per i comuni, unioni di comuni e comunità montane e nella Tabella di cui all’Allegato F per le province e città metropolitane. Si precisa che i ristori specifici di spesa assegnati negli anni 2020, 2021 e 2022, ad eccezione del “Contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas”, non sono stati oggetto di correttivi. Il Tavolo di confronto ha ritenuto opportuno non ricomprendere, tenuto conto della loro specificità in termini di scadenze e utilizzi, nell’elenco dei ristori specifici di spesa oggetto di restituzione i seguenti ristori:
È stato invece ritenuto opportuno apportare dei correttivi al ristoro relativo a “Contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas”, come di seguito riportati:
Allegati:
Allegato A – Nota metodologica comuni, unioni di comuni e comunità montane Allegato B – Nota metodologica province e città metropolitane Allegato C – Risultanze del conguaglio finale Comuni, Unioni di comuni e Comunità montane Allegato D – Risultanze del conguaglio finale Province e Città metropolitane Allegato E – Conguaglio ristori specifici di spesa Comuni e Unioni di comuni Allegato F – Conguaglio ristori specifici di spesa Province e Città metropolitane
News autorizzata da Perksolution