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› Utilizzo contributo per incremento indennità di funzione dei sindaci e amministratori locali. I chiarimenti ministeriali
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Utilizzo contributo per incremento indennità di funzione dei sindaci e amministratori locali. I chiarimenti ministeriali
12/05/2023
Con il comunicato del 10 maggio 2023, il Ministero dell’interno fornisce
chiarimenti e precisazioni
sulle modalità di utilizzo del contributo a concorso del maggior onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione dei sindaci e degli amministratori locali di cui all’articolo 1, commi 583 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
In primo luogo il Ministero chiarisce che l’utilizzo del contributo statale non può coprire (o meglio finanziare) le maggiorazioni ex art. 2, lett. a), b) e c) del del D.M. n. 119/2000, già attribuite dall’ente. Le maggiorazioni previste dall’art. 2 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119 sostanziano, unitamente alla componente fissa, la misura base del compenso sulla quale operare la rideterminazione in riduzione del 10% dell’indennità di funzione ex art. 1 comma 54 Legge finanziaria 2006. Le stesse, pertanto, non trovano applicazione nella nuova disciplina dettata dalla legge di bilancio 2022. Pertanto è di tutta evidenza che sui nuovi importi previsti dalla legge di bilancio 2022 non è più possibile applicare le specifiche maggiorazioni di cui all’articolo 2 del citato DM.
Per quanto riguarda l’utilizzo della porzione di contributo statale destinato all’incremento dell’indennità spettante al Presidente del consiglio comunale nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, viene specificato che qualora tali comuni non abbiano effettuato la specifica opzione statutaria per l’istituzione di tale figura, l’importo dovrà essere restituito in accordo a quanto statuito dall’articolo 3 del D.M. 30.5.2022. Né, d’altra parte, il contributo non utilizzato potrà essere versato in favore del sindaco, che nei suddetti comuni esercita le funzioni del presidente del consiglio comunale ai sensi del 3, dell’art. 39 del TUEL ed in assenza di opzione statutaria, stante il divieto di cumulo delle indennità previsto dall’articolo 82, comma 5, del T.U.E.L.
In merito alla disposizione normativa introdotta dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di cui all’art. 1, comma 20-ter, il quale dispone che “
Fino al 31 dicembre 2023, le risorse ripartite ai sensi dell’articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell’indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che le predette risorse siano state utilizzate per tali finalità”,
viene chiarito come la stessa consente ai comuni di utilizzare il contributo quale concorso al maggior onere derivante dalle nuove indennità degli amministratori, anche nel caso in cui gli enti abbiano adottato – prima dell’entrata in vigore della nuova normativa – specifiche deliberazioni di rinunzia, parziale o totale, delle misure di tali indennità in precedenza previste dal DM 119 del 2000. Tale possibilità è prevista fino al 31 dicembre 2023, a condizione che il predetto contributo dello Stato sia utilizzato unicamente per l’incremento delle indennità di funzione degli amministratori, anche se con base di partenza ridotta, e non per altri scopi.
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