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Trattamento IVA applicabile al contributo erogato a sostegno di una riduzione tariffaria per il servizio di gestione dei rifiuti

11/06/2021
Il contributo riconosciuto dal Comune al gestore a titolo di indennizzo stimato a copertura delle riduzioni tariffarie applicate dall’Ente a seguito dei provvedimenti normativi adottati al fine di contrastare l’emergenza da COVID-19 deve essere fatturato dal gestore in regime di split payment. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la Risposta n. 402/2021. Secondo l’Agenzia, il contributo si configura quale sovvenzione direttamente connessa con il prezzo della prestazione di servizi a cui è tenuta lo stesso gestore, destinata a coprire, totalmente o parzialmente, la riduzione decisa dal Comune. Detta sovvenzione, infatti, è destinata a coprire, in tutto o in parte, la perdita che il gestore si troverebbe a fronteggiare in relazione alla riduzione della tariffa deliberata dal Comune per agevolare determinate categorie di utenze che, per l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione epidemiologica, hanno visto sospesa la propria attività (con la conseguente riduzione nella produzione di rifiuti). Da quanto evidenziato nella delibera comunale, il gestore sarà tenuto ad indicare nella bolletta l’importo della riduzione accompagnandola con la dicitura ” sostegno comunale per riduzione tariffaria COVID-19″evidenziando, in tal modo, che la sovvenzione è destinata a coprire l’entità della riduzione e, dunque, che la stessa è direttamente connessa al prezzo dell’operazione in questione. La stessa sovvenzione viene, infatti, erogata direttamente al gestore tenuto a fornire la prestazione di servizi contrattualmente individuata, ossia la gestione dei rifiuti urbani e assimilati. In tale contesto, dunque, si ravvisa un rapporto sinallagmatico tra la sovvenzione-contributo e la prestazione di servizi di gestione dei rifiuti. Ne consegue che la sovvenzione deliberata e versata dal Comune al gestore rientra nella base imponibile dell’operazione che il gestore è tenuto a svolgere, ai sensi delle citate disposizioni della Direttiva n. 112/2006/CE e dell’articolo 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto rappresenta un’integrazione sovvenzione direttamente connessa con il corrispettivo concordato in sede contrattuale con lo stesso Comune. Nella sostanza il rapporto sinallagmatico intercorre tra il Comune (nella veste di committente) e il gestore (quale prestatore) e, quindi, il medesimo contributo di cui risulta beneficiario il gestore, seppur ispirato a finalità di carattere straordinarie dovute all’emergenza COVID-19 per compensare la riduzione delle tariffe concordate a favore di determinate utenze, risulta correlato alla specifica prestazione a cui è tenuto e obbligato contrattualmente lo stesso gestore nei confronti del Comune committente.

 

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