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Tariffe e regolamenti Tari al 31 luglio per i soli Comuni con FAL

17/06/2021
L’ulteriore proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2021 – prevista dall’art. 52, comma 2 del DL 73/2021, per i soli Comuni  che abbiano incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti e che siano potenzialmente esposti alle conseguenze della sentenza Corte Costituzionale n. 80/2021 – porta con sé anche la collegata scadenza per la deliberazione delle tariffe, aliquote e regolamenti tributari dei Comuni, in applicazione delle ordinarie norme che regolano tali termini (art. 1, co. 169, legge 296/2006 e art. 53, co. 16, legge n. 388/2000). Per tutti gli altri enti si applica la regola “speciale”, prevista dall’art. 30, comma 5, del dl 41/2021 (“Sostegni”) che fissa il termine – autonomo rispetto a quelle del bilancio di previsione – del 30 giugno 2021. Lo precisa IFEL in una nota a seguito di numerose richieste di chiarimenti inviate dai Comuni. A tal riguardo, l’ANCI sta richiedendo l’ulteriore e generalizzata proroga al 31 luglio p.v. del termine speciale di cui al citato art. 30 del dl 41/2021. Il relativo emendamento al DL 73/2021 interverrebbe successivamente alla fine di giugno e non è attualmente possibile confidare nell’approvazione della norma.
In merito all’utilizzo delle risorse previste dall’art. 6 del DL 73 per il finanziamento delle agevolazioni TARI 2021, utenze non domestiche, ovvero per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, IFEL ritiene ammissibile estendere il concetto di “restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività” a quelle condizioni di rilevante calo dell’attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l’emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive. Ciò può essere ottenuto ampliando la tipologia delle attività beneficiarie dell’agevolazione, oppure chiedendo alle attività non indicate nei provvedimenti di formale restrizione una richiesta di inclusione in ragione di motivazioni predeterminate ed eventualmente corredata dalla dichiarazione della dimensione del calo di fatturato occorso.
Infine, IFEL segnala l’opportunità di utilizzo con finalità di riduzione dell’onere TARI sulle utenze domestiche di una quota, liberamente determinabile dall’ente, dell’assegnazione del “fondo di solidarietà alimentare ex art. 53 dello stesso DL 73/2021, che permette, oltre agli interventi di sostegno alimentare analoghi a quelli disposti nel 2020, anche il “sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”. L’espressione “utenze domestiche” – anche in questo caso per concorde orientamento del Tavolo art. 106 – può includere tutte le bollette dei servizi abitativi, ivi comprese quelle relative al servizio rifiuti.

 

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