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Superamento limite trattamento accessorio per i compensi finanziati con i fondi del PNRR

11/09/2022
La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 116/2022, pronunciandosi ad una richiesta di un Ente ribadisce che il trattamento economico accessorio destinato al personale comunale impiegato nei progetti di transizione digitale finanziati nell’ambito del PNRR, in quanto finanziato dai medesimi fondi, non rileva ai fini dei limiti previsti dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

La Sezione si è pronunciata con deliberazione n. 111/2022/PAR del 7 luglio 2022, confermando la possibilità del superamento dei limiti previsti dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in presenza di una spesa neutra per gli equilibri di bilancio dell’ente locale in quanto “eterofinanziata”. Né sono ravvisabili ragioni per discostarsi da quanto già affermato in quella sede, benché la presente fattispecie non sia in verità perfettamente sovrapponibile. Nel parere reso con la richiamata deliberazione, infatti, la spesa “eterofinanziata” riguardava l’intero trattamento economico del personale dei servizi per l’impiego. La richiesta di parere in esame, invece, concerne il solo trattamento accessorio del personale coinvolto in progetti di transizione digitale finanziati con i fondi del PNRR. La disposizione di contenimento della spesa per il trattamento accessorio del personale, peraltro, riprendendo i criteri esplicitati dalla Sezione nel già richiamato parere, trova un limite alla propria operatività nella neutralità finanziaria dei progetti di transizione digitale in questione rispetto agli equilibri di bilancio dell’ente locale.

Pertanto, il trattamento accessorio “eterofinanziato” a valere sulle risorse del PNRR per progetti di transizione digitale, pertanto, non rileva ai fini dei limiti fissati dall’articolo 23, comma 2, del legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel rispetto di quanto precisato dal parere di questa Sezione espresso con deliberazione n. 111/2022/PAR del 7 luglio 2022.

La Sezione ricorda comunque che il trattamento accessorio in questione dovrà essere correttamente gestito non solo in relazione alle norme di contenimento della spesa del personale, ma anche in relazione a quanto previsto, tra l’altro, dalle disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle funzioni locali, in tema di fondo per le risorse decentrate, e dall’articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50, in tema di incentivi per funzioni tecniche, ove ne ricorrano i presupposti.

 

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