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Strategia nazionale aree interne: Miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza delle strade

25/09/2023
È stato pubblicato nella G.U. n. 221 del 21-9-2023 il decreto 19 luglio 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il miglioramento della sicurezza delle strade delle aree interne. Il decreto assegna la somma complessiva di euro 50.000.000,00, articolata in euro 20.000.000,00 per l’anno 2023 ed euro 30.000.000,00 per l’anno 2024, è destinata al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione delle 43 aree interne individuate dalla strategia SNAI nell’ambito del ciclo di programmazione 2021 – 2027.

Gli interventi devono assicurare il miglioramento dell’accessibilità delle aree interne e devono essere inquadrati in un piano organico di miglioramento delle condizioni trasportistiche, e possono riguardare strade di competenza regionale, provinciale o comunale, qualora queste ultime rappresentino l’unica via di comunicazione tra comuni contermini appartenenti all’area. Al fine di assicurare l’accessibilità alle aree interne, qualora ritenuto necessario possono, altresì, essere interessati dagli interventi tratte di strade di collegamento tra le aree stesse ed i centri di riferimento e, quindi, per quota parte esterne al perimetro dell’area di riferimento. I soggetti attuatori sono il Presidente della Provincia o il Sindaco metropolitano sul cui territorio è situata la maggior parte dei Comuni dell’area interna, ovvero il Presidente di Regione nei territori in cui le Province o le Città Metropolitane non svolgano la funzione di soggetti attuatori. In ogni caso i comuni delle aree interne sono coinvolti a livello di individuazione dei Pianti di intervento.

Le risorse sono utilizzate per gli interventi straordinari di manutenzione della rete viaria individuata nei piani di intervento predisposti da ciascuna area interna, al fine di migliorare l’accessibilità e la sicurezza e possono includere:
a) la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i controlli in corso di esecuzione e finali, nonché le altre spese tecniche necessarie per la realizzazione purché coerenti con i contenuti e le finalità della legge e del presente decreto comprese le spese per l’effettuazione di rilievi concernenti le caratteristiche geometriche fondamentali, lo stato/condizioni dell’infrastruttura, gli studi e rilevazioni di traffico, il livello di incidentalità, l’esposizione al rischio idrogeologico;
b) la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti dell’infrastruttura incluse le pavimentazioni, i sistemi di smaltimento acque. Sono altresì possibili interventi sulla segnaletica, l’illuminazione ed i sistemi di info-mobilita’, qualora complementari e comunque conseguenti ad interventi di manutenzione
straordinaria e rifacimento profondo;
c) la realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’infrastruttura esistente in termini di caratteristiche costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile e pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti e dei dispositivi di sicurezza passiva installati nonché delle opere d’arte serventi l’infrastruttura;
d) la realizzazione di interventi di ambito stradale che prevedono:
i. la realizzazione di percorsi per la tutela delle utenze deboli;
ii. il miglioramento delle condizioni per la salvaguardia della pubblica incolumità;
iii. la riduzione dell’inquinamento ambientale;
iv. la riduzione del rischio da trasporto merci inclusi i trasporti eccezionali;
v. la riduzione dell’esposizione al rischio idrogeologico;
vi. l’incremento della durabilità per la riduzione dei costi di manutenzione;
vii. La realizzazione di corridoi naturali per la fauna, ovvero di tratti di recinzione per evitare ovvero indirizzare attraversamenti di animali, per una quota massima pari al 15% dell’importo finanziato;
viii. La predisposizione e la messa in funzione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici o ibridi, per una quota massima del 15% dell’importo finanziato.
Le risorse non sono utilizzabili per realizzare nuove tratte di infrastrutture o interventi di carattere non stradale.


 


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