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Riparto sanzioni CDS per violazione dei limiti di velocità al netto delle spese connesse agli incassi

12/05/2023









La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 112/2023/PAR, in riscontro ad una richiesta di parere in ordine all’esatta quantificazione della quota del 50% dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, giusta previsione dell’art. 142, comma 12 bis del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – ed in particolare “se le spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notificazione delle stesse possano essere portate in detrazione, così come previsto dal D.M. 30 dicembre 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla quota pari al 50% dei proventi destinata all’ente proprietario della strada” – ha chiarito che la ripartizione dei proventi prevista dal Decreto del MIT interessa il totale delle somme incassate nell’anno di riferimento indipendentemente dall’esercizio in cui è avvenuto l’accertamento. Ciò al netto unicamente delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi agli incassi, aggiunte alle sanzioni, quali, ad esempio, le spese di postalizzazione. D’altra parte, secondo le indicazioni contenute nello stesso decreto ministeriale, sono gli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie a costituire la quota parte da inserire nell’apposita sezione della relazione compilata secondo lo schema obbligatorio ai fini dell’adempimento della rendicontazione informatica.

Il Collegio ribadisce il principio di diritto della Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 1/2019/QMIG) in materia di riparto di attribuzione dei proventi da sanzioni per violazione dei limiti di velocità tra l’ente cui appartiene l’organo accertatore e quello proprietario. Lo stesso è da ritenersi compatibile con la disciplina introdotta dal D.M. 30 dicembre 2019, n. 608, recante mere previsioni tecniche di dettaglio concernenti la compilazione della relazione ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di rendicontazione informatica”.









 

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