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› Riparto Fondo comuni marginali
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Riparto Fondo comuni marginali
15/12/2021
Pubblicato in G.U. n. 296 del 14 dicembre 2021 il
DPCM del 30 settembre 2021,
recante “Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023”.
I contributi sono concessi al fine di realizzare i seguenti interventi: a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato d’uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività; b) concessione di contributi per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario.
I comuni svantaggiati sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d’uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.
La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione dispone l’erogazione del contributo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in ragione delle singole annualità di legge. Per le annualità successive alla prima, l’erogazione è subordinata all’accertamento dell’effettivo utilizzo delle risorse, inteso come avvenuta attribuzione del contributo ai soggetti beneficiari da parte del comune, in riferimento alle precedenti annualità, come verificato all’esito del monitoraggio di cui al successivo art. 6. 3. L’utilizzo delle risorse, di cui al comma 2, deve avvenire entro sei mesi dalla conclusione dell’annualità di erogazione del contributo da parte del Ministero dell’economia e delle finanze ai singoli comuni.
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