La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 17/2024, nel fornire riscontro, in termini generali ed astratti, ad un quesito posto da un Sindaco, in merito alla possibilità per l’Ente di accettare o meno la proposta del Conduttore di rinegoziazione e rideterminazione al ribasso del canone di locazione di un contratto, ha evidenziato come la soluzione rimanga nella discrezionalità dell’Ente, che dovrà adottare la decisone nel rispetto della vigente normativa.
La Sezione ha ritenuto di poter rispondere al quesito avanzato nei termini seguenti: “la natura privatistica del contratto e la gestione negoziale delle sue sopravvenienze, pur rientranti nel raggio d’azione dell’ente in ragione della sua capacità giuridica generale, così come previsto dall’art. 1, c. 1-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, non sono prevalenti rispetto alle prescrizioni che il legislatore detta in tema di principi di trasparenza, pubblicità, concorrenzialità e di gestione delle risorse pubbliche improntate ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. In tale quadro il comune ha l’obbligo di valorizzare i beni pubblici traendone il massimo risultato possibile ad esclusivo beneficio della comunità amministrata, anche riguardo alla disciplina europea agli aiuti di Stato. Pertanto, nell’esercizio della propria discrezionalità, il comune individua – a seguito di un adeguato percorso motivazionale – la migliore opzione concretamente praticabile nel caso concreto (e, naturalmente, senza che il Comune assuma rischi impropri) e, nel rispetto dell’intangibilità del principio dell’equilibrio di bilancio, assicurerà la disponibilità delle risorse necessarie per far fronte alle eventuali minori entrate derivanti dalla scelta operata”.
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