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Nomina revisore dell’Unione e dei comuni associati e determinazione relativo compenso

26/04/2022
È facoltà dell’Unione avvalersi di un solo organo di revisione anche per i comuni membri, in tal caso il compenso è unico e omnicompensivo. È quanto evidenziato dal Ministero dell’Interno, in risposta ad una richiesta di parere in merito alla nomina di un revisore unico in un’Unione di comuni, avente popolazione inferiore a 10.000 abitanti. L’Unione ha chiesto la disponibilità a ricoprire anche le funzioni di organo di revisione per i tre Comuni associati a fronte di un compenso calcolato sulla sommatoria della popolazione dell’Unione. Sul punto sono sorti contrastanti opinioni in merito alla funzione specifica cui il revisore dell’Unione è chiamato alla determinazione del relativo compenso. Il ministero rammenta che ai sensi dell’articolo 1, comma 110, lettera c) della legge n.56 del 2014, la funzione dell’organo di revisione possa essere svolta nelle Unioni di comuni in forma associata e anche nei comuni che le costituiscono. L’art. 3, comma 4-bis, del decreto legge n.174 del 2012 prevede, invece, che all’atto della costituzione del collegio o del revisore unico delle predette Unioni, decadono i revisori in carica nei comuni che fanno parte dell’Unione.
Per quanto riguarda il compenso occorre, invece, fare riferimento all’articolo 241, comma 5 del TUEL e al disposto del decreto interministeriale del 21 dicembre 2018. In particolare, l’Ufficio ministeriale si è pronunciato più volte circa la determinazione del compenso omnicomprensivo del revisore unico unionale che, in assenza di specifica norma, non può che essere determinato secondo i parametri, le maggiorazioni e i limiti indicati nelle suddette norme. Relativamente alla volontà dell’Unione di avvalersi di un solo revisore in applicazione della norma di cui alla legge n.56 del 2014, si evidenzia che, anche laddove non fosse precisato nello statuto è palese che l’Unione abbia deciso di applicare, da tempo, il comma 110 della predetta legge. Il ministero ritiene, quindi, condivisibile il pensiero del revisore in totale contrasto con quanto stabilito dal legislatore con il comma 110 dell’articolo 1 della legge 56 del 2014 che ha introdotto la facoltà per l’Unione di avvalersi di un solo organo di revisione anche per i comuni membri, pur comprendendo che è necessario un intervento legislativo per determinare in maniera più equa il compenso che nel caso specifico dovrebbe contemperare la ragione dell’ente locale al risparmio e ad un controllo più diffuso e generalizzato a quella del revisore che in effetti è chiamato a svolgere un incarico più gravoso relativo a quattro enti locali distinti.

 

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