Chi siamo
Come associarsi
DURC e Tracciabilità
Contatti
Newsletter
search
Formazione
FAD sincrona (in diretta)
FAD asincrona (registrata)
Formazione obbligatoria
Formazione in aula
Formazione in house
Piano formativo gratuito associati
Archivio Formazione
Sportelli
Quesiti
Servizi di Supporto
Area Amministrativa
Determinazione fondo risorse decentrate
Pratiche previdenziali
Prima assistenza e tutoraggio ai comuni per l’attivazione di operazioni di PPP (Partenariato Pubblico Privato)
Società e organismi partecipati: tutoraggio agli adempimenti degli enti locali
Area Digitale
Adeguamento del sistema di gestione documentale alle nuove linee guida sul documento informatico
Supporto Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, altrimenti denominato Data Protection Officer, DPO)
Supporto transizione al digitale
Area Finanziaria
Gestione IVA
Gestione IRAP
Redazione del Bilancio Consolidato
Relazione di fine e inizio mandato
Supporto alla predisposizione delle predisposizioni tariffarie (PEF) 2024-2025 secondo i criteri del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)
Predisposizione e rendicontazione delle risorse per i servizi sociali (SOC24), asili nido (NID24), trasporto studenti con disabilità (DIS24) e assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità (nuova scheda FAD24)
Validazione Piano Economico Finanziario (PEF) servizio gestione rifiuti. Aggiornamento biennale 2024-2025
Area Tecnica
Attività di supporto Gare
Controllo Pratiche Energetiche (ex Legge 10/91)
Controllo Pratiche Sismiche
Affitto sale convegni
Cultura
person
AREA RISERVATA
Accedi
Non hai un account?
Registrati qui
Hai dimenticato la Password?
Recupera la Password
NEWS
› Niente danno erariale per il ritardato pagamento di prestazioni se dipeso dal protrarsi dell’attività istruttoria
NEWS
Niente danno erariale per il ritardato pagamento di prestazioni se dipeso dal protrarsi dell’attività istruttoria
04/10/2023
Nessuna responsabilità in capo al Responsabile che ha ritardato il pagamento delle prestazioni inerenti il servizio comunale di refezione scolastica se ciò è dipeso dalla necessaria attività istruttoria sull’operato della società affidataria, onde procedere alla verifica dei presupposti per disporre una corretta liquidazione dei corrispettivi. È quanto stabilito dalla Corte dei conti,. Sez. Giurisdizionale Lazio,
sentenza n. 605/2023
.
Nel caso di specie, la Procura citava in giudizio la responsabile dell’Area servizi alla persona di un Comune contestando una responsabilità per aver ritardato i pagamenti delle prestazioni inerenti il servizio comunale di refezione scolastica gestito in affidamento da una Società, generando interessi moratori, quantificati in complessivi € 106.590,39. La Sezione rileva la non configurabilità dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, in quanto sarebbe stata la mancata produzione documentale ed il suo parziale e tardivo invio da parte dell’operatore economico a generare il cumulo degli interessi, atteso che – contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura, sarebbero molteplici le contestazioni e le anomalie riscontrate dalla responsabile in merito alla fatturazione; la stessa ha formalizzato contestazioni sulla tariffa applicata evidenziando l’impossibilità da parte dell’Ente a procedere alla liquidazione proprio in ragione della carenza del dato documentale.
La condotta della responsabile dell’Area servizi alla persona del Comune appare essere stata improntata ai principi del corretto agire amministrativo, in quanto ha adottato una pluralità di atti volti ad ottenere chiarimenti dalla società affidataria, a fronte di evidenti criticità e profili di disorganizzazione del servizio di refezione scolastica. Al contempo, dalla documentazione emergono oggettivi indici dell’impossibilità per la stessa di poter procedere in modo tempestivo ai pagamenti, stante il mancato/tardivo riscontro da parte della società affidataria del servizio alle proprie tempestive richieste istruttorie (resoconto dei servizi, produzione dei report mensili degli elenchi dei fruitori del servizio, sottoscrizione del contratto di appalto), relative ai necessari atti prodromici alla liquidazione dei corrispettivi per lo svolgimento del servizio stesso.
Ponendosi da un angolo visuale ex ante, diversamente opinando, si finirebbe per concludere che la convenuta non avrebbe dovuto completare le verifiche sulla regolarità della prestazione, per evitare di differire (legittimamente) la liquidazione, in un momento nel quale non vi era contezza dell’ammontare delle contestazioni eccepibili alla società affidataria del servizio, con il rischio di determinare un danno erariale scaturente dal pagamento di importi superiori a quelli relativi ai servizi effettivamente prestati.
News autorizzata da
Perksolution
VENERDì 20 SETTEMBRE 2024
Negli affidamenti diretti vanno indicati i costi di manodopera
VENERDì 20 SETTEMBRE 2024
Il tetto al salario accessorio costituisce un limite complessivo unico
VENERDì 20 SETTEMBRE 2024
Riparto incentivi tecnici al personale della centrale di committenza
GIOVEDì 5 SETTEMBRE 2024
Cordoglio per la scomparsa di Franco Tagliabue, Sindaco di Cirimido (Como)