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Nessun vincolo automatico di permanenza per i dipendenti assunti da meno di cinque anni

26/04/2022
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, nel fornire riscontro ad una richiesta di Parere di un Comune in ordine alla interpretazione delle disposizioni dettate in materia di mobilità volontaria dei dipendenti pubblici dagli articoli 30 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 e 3 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha chiarito che dalla norma si evince che l’obbligo di permanenza nelle sedi di prima destinazione non ha ragione di operare qualora l’amministrazione rilevi, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, che una diversa allocazione e distribuzione del personale sia maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative e funzionali. In ragione di ciò, è evidente che l’ambito di applicazione della norma in esame non può in alcun modo riflettersi nell’imposizione di vincoli paralizzanti per l’amministrazione che ne impediscano o limitino scelte, assunte assicurando trasparenza e uniformità di trattamento, che siano finalizzate al perseguimento della maggiore efficienza.
Per il Dipartimento, depone in questo senso anche il disposto dell’ articolo 3, comma 7- ter, del decreto-legge 80/2021, nella parte in cui, dopo aver riaffermato che “Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni”, aggiunge che “in ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell’amministrazione cedente, fino all’effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento”.  Ciò sta a significare che la corretta interpretazione della norma esclude che da essa possa inferirsi l’esistenza di vincoli automatici e paralizzanti per l’amministrazione, sia durante sia dopo il periodo di permanenza del personale nella sede di prima destinazione.

 

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