Con il parere di precontenzioso n. 396/2024, l’Anac ha chiarito che negli affidamenti diretti, dove non viene effettuata una procedura di gara, occorre indicare i costi della manodopera. Se un operatore economico non provvede ad indicare tale costo nella propria offerta, la stazione appaltante deve escluderlo dall’affidamento, altrimenti la stazione appaltante si pone in violazione della disciplina di settore.
Nel caso di specie, l’Autorità è intervenuta su un affidamento diretto della Azienda Gestione Edifici Comunali del Comune di Verona (Agec). L’assegnazione riguardava un’indagine di mercato con contestuale acquisizione di preventivi per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento del servizio di manutenzione delle lampade votive e servizi accessori all’interno dei cimiteri del Comune di Verona.
L’Anac evidenzia che se il previgente art. 95 co. 10 del d.lgs 50/2016 espressamente scartava l’obbligo dell’indicazione dei costi della manodopera per gli affidamenti diretti ex art. 36 co. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016, tale onere di indicazione dei costi da parte dell’o.e. non risulta, invece, espressamente escluso, né dall’art. 108 del d.lgs 36/2023, né invero da altre previsioni del Codice. Viceversa, sia il vigente art. 108 che il previgente 95, invece, escludono espressamente l’onere di indicazione dei costi della manodopera per “forniture senza posa in opera” e per i “servizi di natura intellettuale”. Alla luce delle evidenze del dettato normativo di riferimento, non rilevandosi le esplicite deroghe richieste dall’art. 48, co. 4 del d.lgs 36/2023, si deve necessariamente concludere nel senso di ritenere sussistente anche per gli affidamenti diretti di cui all’art. 50, co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023 l’obbligo di indicazione dei costi della manodopera, ex art. 108, co. 9 del d.lgs 36/2023.
Di conseguenza, la condotta della stazione appaltante non appare conforme alla disciplina di settore. Pertanto, per effetto della omessa indicazione dei costi della manodopera da parte degli operatori economici controinteressati, alla luce della espressa natura espulsiva della sanzione prevista dal legislatore, essa dovrà procedere in tal senso. Va tenuto tenuto conto del fatto che, avendo invece indicati i costi di manodopera uno degli operatori concorrenti, non sembra sussistere l’impossibilità materiale di una loro indicazione, presupposto indefettibile per l’attivazione del soccorso istruttorio a tale fattispecie.
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