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Milleproroghe 2021, le norme di interesse per gli enti locali - di Cristina Zandonini e Pasquale Piperissa

05/01/2021
di Cristina Zandonini e Pasquale Piperissa
05/01/2021

Nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020 è stato pubblicato il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea”.

Di seguito una sintesi delle disposizioni di interesse per gli enti locali.

Proroga assunzioni a tempo indeterminato delle PP.AA. (Art. 1, comma 1)
Proroga al 31 dicembre 2021 del termine entro il quale procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 in applicazione della legge n. 244/2007 e del decreto legge n. 112/2008 (art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216).

Assunzioni negli Enti locali sottoposti alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti locali (Art. 1, comma 9)
Gli enti locali già autorizzati dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, ai sensi dell’articolo 243, commi 1 e 7, e dell’articolo 243-bis, comma 8, lettere d) e g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2020, che si trovano nell’impossibilità di concludere le procedure di reclutamento entro il 31 dicembre 2020 per le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, possono effettuare le predette assunzioni entro il 30 giugno 2021, anche se in esercizio o gestione provvisoria, in deroga all’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nelle more dell’adozione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023.

Proroga termini in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione (Art. 1, comma 11)Si autorizzano le pubbliche amministrazioni (le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati), fino al 31 dicembre 2021, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, in deroga a tutte le disposizioni di legge che disciplinano i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere, e fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché delle misure in materia di sicurezza cibernetica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, e delle disposizioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori strategici di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21. I prodotti e i servizi dovranno essere scelti preferibilmente tra quelli basati sul modello cloud SaaS (software as a service) e con sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2018/1807 del Parlamento europeo del 14 novembre 2018. Le amministrazioni possono acquisire tali prodotti e servizi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (art. 75, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).

Proroga in materia di trasparenza (art. 1, comma 16)
Si proroga al 30 aprile 2021 il termine entro il quale dovrà essere adottato – nelle more dell’adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 21 febbraio 2019 – il regolamento di delegificazione per l’individuazione delle informazioni che le amministrazioni dovranno pubblicare con riguardo ai compensi e ai dati reddituali e patrimoniali dei titolari di incarichi dirigenziali, comunque denominati, nel rispetto di determinati criteri, come stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013. Fino al 30 aprile 2021 la mancata pubblicazione dei dati non costituisce causa di responsabilità dirigenziale e non si applicano le relative sanzioni. Fanno eccezione i dirigenti di cui all’art. 19, commi 3 e 4 del decreto legislativo 165 del 2001 (segretario generale, capo dipartimento, dirigente con incarichi di funzione dirigenziale di livello generale) per i quali continua a trovare applicazione la disciplina vigente relativa agli obblighi di pubblicazione (ex art. 14 D.Lgs. 33/2013). Sono fatti salvi i settori per i quali è possibile disporre una deroga in ragione del pregiudizio per la sicurezza (art. 1, comma 7 del D.Lgs. n. 162/2019).

Proroga termini svolgimento del processo amministrativo (Art. 1, comma 17)
Proroga al 30 aprile 2021 delle disposizioni, di cui al comma 1 dell’articolo 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge n. 70 del 2020, che prevedono la possibilità, con riguardo alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei Tar, di svolgere la discussione orale mediante collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d’ufficio (art. 25, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137).

Proroga dei termini in materia di funzioni fondamentali dei comuni (art. 2, comma 3)
Nelle more dell’attuazione della sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni, i termini di cui all’articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono differiti al 31 dicembre 2021 (art. 18-bis decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162).

Disposizioni d’urgenza per il differimento di elezioni comunali (art. 2, comma 4)
In considerazione della emergenza epidemiologica da COVID-19 e del carattere particolarmente diffusivo del contagio, se l’eventuale annullamento dell’elezione degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni influisce sulla elezione di alcuno degli eletti o sui risultati complessivi, la consultazione nelle sezioni stesse si svolge nuovamente, in deroga ai termini di cui agli articoli 77, comma 2, e 79, comma 2, del testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570, entro il 31 marzo 2021, in una data stabilita dal prefetto di concerto con il presidente della corte d’appello.

Proroga dei termini in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive (art. 3, comma 2)
Si estende al 2021 quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, il quale – nell’ambito di numerose misure introdotte per ridurre e razionalizzare gli spazi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per scopi istituzionali nonché per contenere la spesa per locazioni passive – ha disposto il “blocco” degli adeguamenti Istat relativi ai canoni dovuti dalle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, nonché dalle autorità indipendenti inclusa la Consob, per l’utilizzo di immobili in locazione passiva, di proprietà pubblica o privata (art. 3, comma 1 del decreto-legge n. 95 del 2012).

Proroga del termine di adeguamento dei contratti in corso fra gli enti locali e i soggetti affidatari della gestione delle relative entrate (art. 3, comma 4)
Si proroga al 30 giugno 2021 il termine entro il quale gli enti dovranno procedere all’adeguamento dei contratti (in corso al 1° gennaio 2020), stipulati con gli affidatari dei servizi di riscossione delle entrate locali, alle disposizioni concernenti la riforma della riscossione (art. 1, comma 789, legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Proroga del termine per i pagamenti in materia di edilizia scolastica (art. 5, comma 4)
Proroga al 31 dicembre 2021 del termine per effettuare i pagamenti in materia di edilizia scolastica. In particolare, la proroga riguarda il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento, debitamente certificati, di lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, di cui all’art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013). La proroga si rende necessaria in quanto, essendo state più volte reinvestite le economie di gara, gli enti da ultimo beneficiari delle stesse stanno ancora completando i lavori.

Proroga termini in materia di Distretti turistici (art. 7, comma 1)
Si proroga al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le Regioni – d’intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati – devono effettuare la delimitazione dei distretti turistici (art. 3, comma 5 del D.L. n. 70/2011).

Proroga dei termini in materia di eventi sismici (art. 7, comma 2)
Proroga al 31 dicembre 2021 del mantenimento delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per completare interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale (art. 11-bis, comma 2, decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90).

Disposizioni in materia di pubblica illuminazione (art. 12, comma 7)
L’articolo interviene sulla disciplina delle scadenze degli affidamenti diretti di servizi pubblici locali non conformi alla normativa europea (articolo 34, comma 22 del decreto-legge n. 179 del 2012), che stabilisce che gli affidamenti in essere alla data del 31 dicembre 2004 cessino alla loro naturale scadenza o, in mancanza di scadenza prevista dal contratto, il 31 dicembre 2020, purché la società affidataria del servizio sia una società a partecipazione pubblica già quotata in borsa alla data del 1° ottobre 2003, ovvero una società posta sotto controllo della società quotata alla medesima data. Per consentire agli enti competenti di procedere all’acquisizione della proprietà degli impianti di illuminazione pubblica e all’organizzazione delle gare per l’individuazione del gestore del servizio, la scadenza è prorogata al 30 giugno 2021 limitatamente agli affidamenti di servizi su impianti di illuminazione pubblica di proprietà del gestore.

Proroga termine in materia di liquidità delle imprese appaltatrici (art. 13, comma 1)
Si proroga al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale è possibile incrementare al 30% la percentuale dell’anticipazione alle imprese appaltatrici, prevista dall’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante (art. 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

Affidamento della progettazione senza finanziamento dell’opera (art. 13, comma 2, lett. a)
Viene estesa al 2021 la facoltà, per i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione, di avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. In tal caso, le opere la cui progettazione è stata realizzata sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione (art. 1, comma 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32).

Disciplina semplificata per i lavori di manutenzione (art. 13, comma 2, lett. b)
Si dispone la proroga per l’anno 2021 della disciplina semplificata per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o degli impianti. La disciplina semplificata consente di affidare i contratti sulla base del progetto definitivo, a condizione che lo stesso abbia un contenuto informativo minimo, costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo (art. 1, comma 6 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32).

Proroga deroghe subappalto e terna subappaltatori (art. 13, comma 2, lett. c)
Si estende fino al 31 dicembre 2021 (in deroga all’articolo 105, comma 2, del codice dei contratti), fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, la previsione che il subappalto sia indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e che lo stesso non possa superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data del 31 dicembre 2021 viene estesa la deroga che elimina l’obbligo (contemplato dal testo previgente dell’art. 174, comma 2, terzo periodo, del Codice), posto in capo ai “grandi” operatori economici, di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori (art. 1, comma 18 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32).

Disposizioni in materia di progettazione da parte degli enti locali (art. 13, comma 8)
Vengono concessi ulteriori tre mesi (per un totale di 6 mesi), decorrenti dalla comunicazione di ammissione al finanziamento, per attivare le procedure per l’affidamento della progettazione finanziata con le risorse del Fondo, di cui al comma 1079 della legge n. 205/2017, destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche (art. 1, comma 1082 della legge 205/2017).

Proroga sospensione delle esecuzioni immobiliari (art. 13, comma 13)
Si sospende, sino al 30 giugno 2021, l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, limitatamente ai provvedimenti adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari (art. 103, comma 6, del decreto – legge 17 marzo 2020).

Proroga risorse volte a contrastare la povertà educativa (art. 18)
Si proroga al 30 giugno 2021 il termine entro il quale potranno essere spese le risorse dei progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori (nuovo comma 3-bis, art. 105, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

Proroga semplificazioni in materia di organi collegiali (allegato 1, punto 10)
Sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, le disposizioni che consentono lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale e degli organi di associazioni private, delle fondazioni, nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi) e degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado (art. 73 del decreto-legge n. 18/2020).

Proroga sorveglianza sanitaria eccezionale (allegato 1, punto 13)
Sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, le disposizioni di cui all’art. 83 del D.L. 18/2020, ai sensi del quale i datori di lavoro pubblici e privati, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV, assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Edilizia scolastica (allegato 1, punto 31)
Sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 232 del D.L. n. 34/2020:

  • comma 4: Al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell’emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto;

  • comma 5: Al fine di accelerare l’esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale di sospensione delle attività didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l’assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell’istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.


Proroga disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile (allegato 1, punto 32)
Sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 263 del D.L. 34/2020, finalizzate ad adeguare le misure di limitazione delle presenze del personale delle pubbliche amministrazioni sul luogo di lavoro alle esigenze della progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali prevedendo, in particolare, l’applicazione del lavoro agile al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.