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MEF, Adeguamento disciplina addizionale regionale all’IRPEF

02/02/2022
Con la risoluzione n. 2/DF del 1° febbraio 2022, il Dipartimento delle Finanze chiarisce che Regioni e Province autonome debbono adeguare la disciplina addizionale regionale IRPEF applicabile dall’anno di imposta 2022 al nuovo quadro normativo statale, attraverso un’apposita legge che dovrà essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione o della Provincia autonoma entro il termine del 31 marzo 2022.
La legge n. 234/2021 reca alcune disposizioni (art. 1, commi 5 e 6) in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche conseguenti alla riformulazione dell’art. 11, comma 1, TUIR, effettuata dall’art. 1, comma 2, lettera a) della stessa legge di Bilancio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
Dal momento che l’addizionale regionale, come dispone l’art. 50, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, “è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta”, la nuova articolazione degli scaglioni stabiliti per l’IRPEF produce effetti anche ai fini del calcolo del tributo regionale.
A tal proposito il legislatore ha dettato un principio di carattere generale, racchiuso nel comma 4 dell’art. 6 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, in base al quale per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, cui il sistema medesimo è informato, “le regioni possono stabilire aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l’IRPEF”.
In tale cornice normativa si inserisce il comma 5 dell’art. 1, della legge n. 234 del 2021, che proprio al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale all’IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni dell’IRPEF stabilita dal comma 2 dello stesso articolo, dispone che “il termine di cui all’art. 50, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l’anno d’imposta 2022, è differito al 31 marzo 2022”.
Le Regioni che intendano mantenere l’applicazione dell’aliquota unica dell’addizionale non sono tenute ad assolvere agli adempimenti prescritti dalla legge n. 234 del 2021 e possono già procedere all’inserimento dei dati rilevanti per la determinazione del tributo nell’applicazione disponibile nell’Area riservata del Portale del Federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it., fermo restando che anche in questo caso resta valido il termine del 13 maggio 2022.
Diversa è l’ipotesi in cui l’ente territoriale abbia modificato la disciplina dell’addizionale regionale all’IRPEF con propria legge approvata entro il 31 dicembre 2021. Ed invero, in questa specifica fattispecie, qualsiasi modifica sul tributo risulta essere stata disposta sulla base dell’articolazione degli scaglioni dell’IRPEF vigenti prima della rimodulazione operata dall’art. 1, comma 2, lettera a) della legge di bilancio. È pertanto evidente che nel caso di specie la disciplina dell’addizionale regionale per l’anno 2022 al momento dell’entrata in vigore della legge regionale non risulta compatibile con le disposizioni sopravvenute in materia di IRPEF applicabili dal 1° gennaio 2022, con la conseguenza che si rende indispensabile da parte della Regione e delle Province autonome approvare una nuova legge che disponga l’articolazione delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF in linea con i nuovi scaglioni di reddito dell’IRPEF.

 

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