La nozione di attività di recupero fiscale dettata dallo Stato, per i tributi propri derivati, nell’esercizio della propria competenza legislativa esclusiva non autorizza la Regione ad intervenire in tale ambito; e ciò indipendentemente dal contenuto della disposizione regionale (sentenza n. 32 del 2012).
Ne consegue che l’impugnato art. 10 della legge reg. Veneto n. 30 del 2022, che assimila alla «attività di recupero fiscale» (art. 9 del d.lgs. n. 68 del 2011) dei tributi propri derivati anche il «ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito di attività di controllo sostanziale», interferendo con la competenza legislativa esclusiva statale, è costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di sistema tributario dello Stato.