Il Ministero dell’interno, in merito alla possibilità di corrispondere al sindaco – sospeso ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 e successivamente reintegrato nelle proprie funzioni a seguito di assoluzione con formula piena – l’indennità non percepita per la durata del periodo di sospensione, con parere del 6 giugno 2023, ha evidenziato che l’indennità di funzione non è correlata automaticamente all’elezione del sindaco quanto all’esercizio effettivo del mandato politico. Pertanto l’indennità di funzione non può essere corrisposta per la durata del periodo di sospensione dalla carica elettiva.