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L’accettazione dell’incarico di revisore deve avvenire prima della delibera di nomina

09/06/2022
L’accettazione dell’incarico deve avvenire prima della delibera di nomina. Il compenso decorre dall’esecutività della delibera di nomina a prescindere dal concreto inizio dell’attività lavorativa. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’Interno ad un quesito in merito alla decorrenza dell’incarico di revisione economico-finanziario e del relativo compenso. Nel caso di specie, l’ente istante fa presente di aver provveduto alla nomina, con delibera immediatamente eseguibile, del nuovo collegio chiedendo successivamente ai revisori l’accettazione dell’incarico. Si è quindi aperta una discussione tra organo di revisione e comune circa l’effettiva decorrenza dell’incarico e del relativo compenso in quanto il collegio sostiene che il termine iniziale debba essere dalla esecutività della delibera di nomina mentre l’ente ritiene di farlo coincidere con il concreto inizio del mandato e quindi con l’insediamento.

Il Ministero ricorda che l’art.235 del TUEL prevede che l’organo di revisione contabile duri in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina dalla data di immediata eseguibilità, mentre l’art. 241, comma 7 dispone che l’ente locale stabilisca il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina. Ne consegue che per gli enti delle regioni a statuto ordinario, per i quali si procede all’estrazione dei revisori dall’elenco nazionale, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge 14 settembre 2011, n.148, l’accettazione dell’incarico debba necessariamente avvenire prima della delibera di nomina. Anche il relativo compenso decorre dalla nomina non assumendo alcun significato il concreto inizio dell’attività lavorativa; infatti l’organo di revisione vien pagato anche nel caso in cui per un mese non sia chiamato a rendere alcun parere. Questo impianto normativo non lascia dubbi circa la decorrenza del mandato e dei pagamenti del relativo compenso in quanto chiaramente riferibile alla esecutività della delibera di nomina. Dalla lettura del quesito sembrerebbe invece che la disciplina dell’organo di revisione in vigore nella Regione siciliana abbia modalità e termini ben diversi rispetto a quelli nazionali e per tali ragioni non è possibile fornire l’orientamento richiesto.

 

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