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Incremento incentivazione per funzioni tecniche in caso di perizia di variante suppletiva

21/04/2022
La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 64/2022, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Può ammettersi l’incremento dell’incentivazione per funzioni tecniche solo qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si renda necessario redigere una perizia di variante e suppletiva connotata da particolare complessità, con incremento dell’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione. Spetta all’ente locale valutare che la relativa remunerazione risponda ai criteri di efficienza ed efficacia della spesa e verificare l’effettivo svolgimento delle maggiori attività tecniche svolte dai dipendenti. Più precisamente il maggior incentivo determinato da perizia di variante può essere erogato ai dipendenti aventi diritto relativamente alle fasi di valutazione preventiva della medesima perizia di variante, di esecuzione e di collaudo (o verifica di conformità), come previsto dall’articolo 113, comma 2 del D.lvo n. 50/2016”.
Nel caso di specie, la Provincia istante ha chiesto di sapere se “nelle ipotesi previste dall’articolo 106 del Codice dei contratti pubblici per varianti dei contratti di appalto, autorizzate dal RUP, che comportino maggiori opere o lavori e un incremento dell’importo a base di gara … sia legittimo procedere alla liquidazione degli incentivi relativi all’incremento dell’importo a base di gara a seguito di approvazione di perizia di variante con i seguenti criteri: il fondo è riferito al nuovo importo lordo a base di gara; l’incremento del Fondo deve corrispondere all’incremento dell’importo a base di gara sul quale è stata inizialmente calcolata la percentuale; il Fondo così ricalcolato deve rispettare comunque il limite massimo del 2% del nuovo importo lordo a base di gara di cui all’art.113 comma 2 del Codice dei contratti”.
La Sezione rammenta che la giurisprudenza contabile si è già interessata della questione, evidenziando la non incompatibilità in senso assoluto tra varianti e incentivi e sottolineando che i due aspetti possono trovare adeguata conciliazione nella misura in cui l’incentivo segua comunque una logica di efficienza, efficacia e razionalizzazione lasciando fuori, quindi, le modificazioni contrattuali che derivano da condotte che si discostano dal parametro della diligenza.
Si è, dunque, ritenuto che l’incremento del fondo possa essere ammesso solo in caso di circostanze impreviste ed imprevedibili, qualora le varianti (o le prestazioni supplementari) abbiano il carattere della necessità, non siano ascrivibili ad un difetto di programmazione, e vadano a remunerare un quid pluris di attività e adempimenti di natura tecnica posto che può costituire oggetto d’incentivazione ai sensi dell’art. 113 del codice degli appalti “solo lo svolgimento di specifiche funzioni tecniche, e non qualunque generica partecipazione del personale dipendente della stazione appaltante al ciclo di gestione del contratto pubblico”. In tali evenienze l’incentivo andrà calcolato con riferimento al nuovo importo a base di gara”, anche alla stregua di un esito interpretativo che ha trovato di recente conferma nel D.M. 4 ottobre 2021, n. 204 con cui il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha definito le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo destinato ad incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dello stesso Dicastero.
Considerato, dunque, che l’incentivo risulta correlato al compimento di attività che potenziano l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della spesa, in caso di varianti l’incremento del fondo potrà avvenire, esclusivamente ove ricorrano tali presupposti la cui effettiva sussistenza deve essere accertata dall’amministrazione.

 

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