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› Incentivi funzioni tecniche, le indicazioni del MIMS sull’efficacia temporale delle disposizioni normative
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Incentivi funzioni tecniche, le indicazioni del MIMS sull’efficacia temporale delle disposizioni normative
20/01/2022
Per le procedure di gara bandite dopo l’entrata in vigore del codice (D.Lgs. n. 50/2016), ma le cui attività oggetto di incentivazione ai sensi dell’art. 113 abbiano avuto inizio prima dell’entrata in vigore del codice stesso, non può essere applicata la disciplina in parola e quindi non possono essere riconosciuti gli incentivi. È questo il chiarimento fornito dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, in riscontro ad una richiesta di parere volta ad appurare se l’art. 113, D.Lgs. n. 50/2016, trovi applicazione a un affidamento effettuato nella vigenza della disposizione richiamata, ai sensi dell’art. 57, co. 5, lett. b), D.Lgs. n. 163/2006, applicabile
ratione temporis
in considerazione della data di pubblicazione del bando (marzo 2016), ovvero se in questa ipotesi debba ritenersi derogato il principio secondo il quale l’applicabilità di una disposizione normativa è valutata in base all’entrata in vigore della stessa al momento della pubblicazione del bando.
Per gli incentivi inerenti le funzioni tecniche ciò che rileva ai fini dell’individuazione della disciplina normativa applicabile è il compimento delle attività oggetto di incentivazione. Ne consegue che le disposizioni di cui all’art. 113 del nuovo codice dei contratti si applicano alle attività incentivate, svolte successivamente all’entrata in vigore del Codice.
Diversa è, invece, l’ipotesi prevista dall’art. 5, comma 10 del D.L. n. 121/2021, convertito in legge n. 156/2021, laddove si disciplina il pagamento delle funzioni tecniche dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici con riguardo ad un periodo temporale rispetto al quale il Consiglio di Stato ha evidenziato l’esistenza di un “vuoto normativo”. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che i regolamenti delle amministrazioni aggiudicatrici sono stati abrogati a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici del 2016 e ha rappresentato la necessità di un intervento legislativo finalizzato a regolamentare il periodo transitorio tra l’abrogazione del vecchio regolamento e l’entrata in vigore di quello previsto dall’articolo 113, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016. La disposizione, pertanto, prevede che il regolamento di cui all’art. 113, comma 3, si applichi agli appalti di lavori, servizi e forniture, le cui procedure siano state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 50, anche se eseguite prima della entrata in vigore del predetto regolamento.
Per quanto riguarda la ripetizione di servizi analoghi di cui all’art. 63 del Codice, il ministero chiarisce che, poiché “l’importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell’appalto”, tale fattispecie debba essere prevista in programmazione una sola volta, dovendo la stessa già essere inclusa nell’appalto principale (come le altre opzioni).
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