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Inammissibile il collocamento in aspettativa per lo svolgimento di un lavoro subordinato con privati

30/04/2021
È preclusa ai dipendenti pubblici, in assenza di una deroga espressa, la stipula di contratti di lavoro subordinato con datori di lavoro privati nel regime in aspettativa in esame. È questa la risposta del Dipartimento della Funzione Pubblica, nota DFP-0019365-P-24/03/2021, ad un quesito posto da una Provincia che ha chiesto di conoscere se un dipendente dell’Ente possa svolgere contemporaneamente attività di lavoro subordinato presso un soggetto privato e attività imprenditoriale usufruendo dell’aspettativa prevista dall’articolo 18 della legge n. 183 del 2010. In particolare, è stato chiesto di conoscere se, in base alla citata disposizione, sia consentito ai dipendenti pubblici lo svolgimento di rapporti di lavoro di tipo subordinato con soggetti privati ovvero solo attività di lavoro autonomo non occasionale. Il Dipartimento della FP ricorda che la disposizione in esame nel testo modificato dall’articolo 4, comma 2, della legge n. 56 del 2019 consente ai dipendenti pubblici di essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi rinnovabile per una sola volta “..anche per avviare attività professionali e imprenditoriali” e per tale periodo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La norma pone, quindi, una deroga alla disciplina in materia di incompatibilità prevista dall’art. 60 del T.U. n. 3 del 1957, richiamata dall’art. 53 del d.lgs. n. 165, secondo cui, in generale, è vietato ai dipendenti pubblici, tra l’altro, l’esercizio del commercio, dell’industria, e dell’attività professionale o l’assunzione di impieghi alle dipendenze di privati. In ogni caso, l’aspettativa è concessa dall’amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall’interessato. Il legislatore, nel derogare a tale disposizione, ha richiamato esclusivamente le fattispecie indicate nel citato art. 18, ovvero attività professionali e imprenditoriali. Non rientra, quindi, in tale fattispecie la stipula di contratti di lavoro subordinato con datori di lavoro privati.

 

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