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INAIL, Obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

01/03/2022
Con la Circolare n. 1/2022, il Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni circa gli obblighi per la formazione riguardanti datori di lavoro, dirigenti e preposti, nonché sugli obblighi di addestramento. Il documento, condiviso con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, è stato pubblicato a seguito delle novità introdotte dall’art. 13 del dl n. 146/2021 (c.d. decreto fiscale), convertito dalla legge n. 215/2021, che ha apportato modifiche all’art. 37 del decreto legislativo 81/2008.

La nuova disposizione normativa individua il datore di lavoro quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi. La verifica di questo adempimento avverrà a seguito dell’adozione, entro il 30 giugno prossimo, di un nuovo accordo da parte della Conferenza permanente Stato – Regioni e Province Autonome. L’accordo definirà durata e contenuti minimi della formazione e dell’aggiornamento, oltre alle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i lavoratori di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché delle verifiche di efficacia della formazione da effettuarsi durante lo svolgimento della prestazione. Il nuovo accordo provvederà inoltre all’accorpamento, rivisitazione e modifica degli accordi attuativi del decreto 81/2008 in vigore su formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per quanto riguarda l’individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti, vengono inoltre forniti chiarimenti riguardo la formazione in corso, in attesa dell’approvazione dell’accordo sopracitato che dovrà ridefinirne alcuni aspetti. I contenuti della formazione comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Con specifico riferimento alla figura del preposto è previsto che, per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative debbano essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

 

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