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Imposta di bollo sugli atti relativi alla gestione dei contratti di appalto pubblici

25/01/2023
Il verbale di avvio di esecuzione,  di sospensione e di ripresa dell’esecuzione del contratto di appalto pubblico, nonché i certificati di ultimazione delle prestazioni e di verifica di conformità scontano l’imposta di bollo. È quanto previsto dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 130/2023.

Ai sensi dell’articolo 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 «Sono soggetti all’imposta (…) gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa». L’articolo 2 della Tariffa, Parte prima, allegata al citato d.P.R. prevede l’applicazione dell’imposta di bollo fin dall’origine per le «Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti».

Con riferimento al verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, individuato nel sopra citato articolo 19 del d.m. n. 49 del 2018, poiché detto verbale contiene le descrizioni delle aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l’attività e dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, si ritiene che lo stesso sia da assoggettare all’imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio, ai sensi del sopra richiamato articolo 2 della Tariffa. Allo stesso modo, l’imposta trova applicazione al verbale di sospensione e di ripresa dell’esecuzione del contratto di cui all’articolo 23 del citato d.m., poiché descrive, come già precisato dal Codice, «l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione». Con riferimento ai certificati di ultimazione delle prestazioni e di verifica di conformità, si ritiene applicabile l’articolo 4 della Tariffa, che assoggetta all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di 16,00 euro per ogni foglio.

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