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Il Senato approva il Decreto PNRR 3. Il testo passa ora all’esame della Camera

14/04/2023


L’Aula del Senato, nella seduta di giovedì 13 aprile, ha approvato, con modifiche, il ddl n. 564, di conversione del d-l n. 13 sulle disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Il provvedimento passa ora all’esame della Camera.

Tra le diverse novità si segnalano:

  • l’art. 4 Articolo 4 (Stabilizzazione e reclutamento personale PNRR), che anticipa dal 1° gennaio 2027 al 1° marzo 2023 la data a partire dalla quale le amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR possono stabilizzare nei propri ruoli il personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato dalle medesime amministrazioni per la realizzazione di tali progetti. Si prevede che la stabilizzazione avvenga nei confronti del personale che ha prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta (e non più alla scadenza del contratto a termine, come sinora previsto). Le risorse non utilizzate ai fini della suddetta stabilizzazione dal 2023 al 2026 siano destinate alle attività di assistenza tecnica finalizzate all’efficace attuazione degli interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione. Inoltre, come disposto in sede referente, le amministrazioni assegnatarie di progetti del PNRR, per il completamento del contingente del personale a tempo determinato di propria spettanza quantificato dalla normativa vigente al fine della realizzazione di tali progetti, possono procedere ad assunzioni a tempo determinato attingendo a graduatorie in corso di validità per profili corrispondenti.

  • l’art. 4-bis (Riduzione dei tempi di pagamento delle PA), ai sensi del quale tutte le amministrazioni pubbliche (di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 200112), nell’ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, assegnano, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture, specifici obiettivi annuali per il rispetto dei tempi di pagamento, valutati ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Per l’individuazione degli obiettivi annuali si fa riferimento all’indicatore di ritardo annuale calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente (comma 859, lett. b), e comma 861 della legge n. 145 del 2018).

  • art. 6-bis (Flessibilità nell’utilizzo di avanzi per investimenti locali e per la gestione dei Fondi correnti PNRR), che estende la  possibilità per gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria di apportare variazioni di bilancio, in deroga all’ordinamento vigente, con riferimento ai finanziamenti statali ed europei per spese correnti connesse all’attuazione del PNRR.

  • art. 8, comma 1 (Incremento % incarichi dirigenziali a contratto a tempo determinato), prevede che, al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la percentuale di incarichi dirigenziali a contratto a tempo determinato, prevista dall’articolo 110, comma 1, secondo periodo, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevata, fino al 31 dicembre 2026, dal 30 al 50 per cento;

  • art. 8, comma 1-bis (reclutamento di personale a tempo determinato), estende al reclutamento del personale con contratto di somministrazione di lavoro l’applicazione delle modalità speciali previste dalla normativa vigente per il reclutamento di personale a tempo determinato da parte delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, da impiegare per l’attuazione del medesimo Piano. Si dispone altresì che anche tali contratti di somministrazione possano avere una durata superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026.

  • art. 8, commi 3-4 (risorse variabili contrattazione integrativa), sono invece volti ad apportare le necessarie modifiche normative per consentire di attribuire un riconoscimento economico per il personale, anche dirigenziale, coinvolto direttamente nell’attuazione dei progetti del PNRR, prevedendo, in via eccezionale fino al 2026, la possibilità per gli enti locali che rispettano i requisiti richiesti di incrementare oltre il limite di cui al comma 2, dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017 – il cui disposto impone attualmente che il trattamento accessorio della dirigenza non possa superare quello del 2016 – l’ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al cinque per cento. Nel corso dell’esame in sede referente è stata inserita nel comma 3 una previsione specificamente relativa alle modalità di applicazione di tale facoltà di incremento relativamente ai segretari comunali e provinciali.

  • art. 8, comma 5 (incentivi funzioni tecniche ai dirigenti): sempre al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in relazione all’attuazione del PNRR, si prevede che gli enti locali e gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, per gli anni dal 2023 al 2026, possano erogare anche al personale dirigenziale coinvolto nei progetti del PNRR l’incentivo per funzioni tecniche previsto dal Codice per gli appalti pubblici (in deroga ai limiti di importo previsti dalla normativa vigente).

  • art. 8, comma 6 (sanzioni per inadempimenti BDAP-Sose), prevede che talune disposizioni vigenti circa l’invio di dati contabili e la determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali non si applichino relativamente ai pagamenti riferiti al PNRR e al Piano nazionale per gli investimenti complementari.
    Le disposizioni di cui si esclude l’applicazione sono quelle che prevedono la sospensione dei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo all’ente locale in caso di mancato invio da parte di questo, entro i termini previsti:
    ▪ dei dati relativi ai bilanci di previsione, ai rendiconti e al bilancio consolidato, necessari per la loro approvazione (art. 161, c. 4, D.lgs. 267/2000);
    ▪ delle informazioni richieste dalla Società Soluzioni per il sistema economico – Sose s.p.a, funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali (art. 5, c. 1, lett. c), del D.lgs. 216/2010).


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