Il revisore sottoposto a giudizio penale mantiene l’iscrizione nell’Elenco fino a quando permangono le condizioni relative all’iscrizione all’ODCEC e/o al Registro dei revisori legali e, di conseguenza, può essere nominato dall’ente. È questa la risposta fornita dal Ministero dell’interno ad una richiesta di parere di una Prefettura che ha chiesto indicazioni in merito alla permanenza dei requisiti per la nomina in costanza di un procedimento penale a carico di un revisore sorteggiato per la nomina in un comune.
Il ministero rammenta che le ipotesi d’incompatibilità e d’ineleggibilità alla carica di revisore degli enti locali, elencate all’articolo 236 del Tuel (valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell’articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell’organo esecutivo dell’ente locale) sono tipiche e nominate e quindi non possono essere derogate, né estese per analogia ad altri casi non espressamente individuati nella legge.
Il decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139, che disciplina l’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, all’articolo 50, comma 10, prevede che il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso. Per i revisori legali il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39, all’articolo 24-bis prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze possa disporre, in relazione alla gravità del fatto, una sospensione cautelare del revisore per un periodo non superiore a cinque anni, detta sospensione cautelare dal Registro è comunque disposta nei casi di applicazione da parte dell’Autorità giudiziaria di misure cautelari personali o di convalida dell’arresto o del fermo, ovvero di condanne, anche non definitive, che comportino l’applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata. Tutto ciò premesso, visto che la sentenza non è ancora stata depositata e considerato che il revisore risulta regolarmente iscritto all’ODCEC, non si ravvisano per il ministero elementi ostativi alla nomina da parte del Comune.
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