NEWS › Il Decreto Milleproroghe diventa Legge

NEWS

Il Decreto Milleproroghe diventa Legge

24/02/2023


Il 23 febbraio 2023 la Camera ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198. Il provvedimento reca diverse disposizioni di proroga di termini legislativi in scadenza e alcune altre disposizioni urgenti, c.d. Milleproroghe. Nel testo del provvedimento, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, sono confluite le previsioni del decreto-legge n. 4 del 2023 recante disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici (art. 4, comma 8-bis). Il disegno di legge di conversione reca, inoltre, la proroga dei termini per l’esercizio di alcune deleghe legislative in materia di ordinamento sportivo, di disabilità, di spettacolo, di sostegno e valorizzazione della famiglia, di concessioni demaniali, di fonti energetiche rinnovabili.

Si sintetizzano, di seguito, le principali misure in materia di enti locali recate dal provvedimento, come modificato nel corso dell’esame in prima lettura in Senato.

L’articolo 1, comma 22-bis, introdotto dal Senato, stabilisce che le assunzioni di personale, a tempo indeterminato e determinato, programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all’approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, e autorizzate per l’anno 2022, possono essere perfezionate fino al 30 giugno 2023, anche in condizione di esercizio provvisorio.

L’articolo 1, comma 22-ter, introdotto dal Senato, dispone la disapplicazione delle sanzioni previste, a decorrere dall’anno 2023, per la mancata presentazione, da parte degli enti locali beneficiari dei contributi del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali (c.d. Fondone COVID), delle certificazioni riferite agli anni 2020 e 2021, qualora gli enti locali inadempienti provvedano a trasmettere le predette certificazioni entro il 15 marzo 2023.

L’articolo 3-ter approvato in Senato approva alcune importanti disposizioni in materia di indebitamento degli enti locali:
• il comma 1 estende fino al 2025 la possibilità di utilizzare senza vincoli di destinazione, quindi anche per spese correnti, i risparmi derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui e riacquisto di titoli obbligazionari emessi;
• il comma 2 consente agli enti locali nel corso del 2023, in considerazione dell’emergenza energetica in corso, di rinegoziare o sospendere con deliberazione di giunta, anche in esercizio provvisorio, la quota capitale di mutui e altre forme di prestito, fermo restando l’obbligo di provvedere successivamente alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione;
• sempre in considerazione dei maggiori costi energetici, il comma 3 interviene nella facilitazione dell’attuazione di eventuali accordi siglati tra ABI e le associazioni rappresentative degli enti locali, permettendo che eventuali sospensioni della quota capitale 2022/2023 dei mutui bancari possano avvenire in deroga alle regole dell’art. 204 TUEL e senza la verifica di convenienza di cui all’art. 41 della legge 448 del 2001. La norma dispone inoltre che le sospensioni in questione non rendano necessario il rilascio di nuove garanzie, prorogando (di un anno) le garanzie già originariamente prestate, in coincidenza con l’allungamento della durata del mutuo stabilito dall’accordo.

L’articolo 3, comma 5-bis, introdotto dal Senato, dispone il rinvio del pagamento del contributo relativo al 2022 a favore del comune di Palermo, il quale ha stipulato a gennaio 2023 un Accordo con il Governo per il ripiano del disavanzo, ai sensi della disciplina introdotta dalla legge di bilancio per il 2022. A favore dello stesso comune si dispone il differimento di un termine per la definizione transattiva dei debiti commerciali connessa all’Accordo.

L’articolo 3, comma 10-quater, introdotto dal Senato, proroga di tre mesi, fino al 31 marzo 2023, il termine entro il quale i comuni capoluogo di provincia che hanno presentato la proposta di accordo per il riequilibrio finanziario, non ancora sottoscritto con il Governo, possono presentare o riformulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ovvero l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

L’articolo 3, comma 10-septies, introdotto dal Senato, proroga da 48 mesi a 60 mesi – vale a dire, al 31 dicembre 2023 – il termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma.

L’articolo 3-ter, introdotto dal Senato, estende fino al 2025 l’applicazione della norma che consente agli enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione e dunque anche per le maggiori spese energetiche, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi. Si prevede, inoltre, che gli enti locali possano effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell’esercizio provvisorio e mediante deliberazione dell’organo esecutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Si stabilisce, infine, che in caso di adesione da parte dell’ente locale ad accordi promossi dall’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell’anno 2023 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga alle disposizioni del Testo unico degli enti locali.

L’articolo 3-quater, introdotto dal Senato, proroga fino al 30 giugno 2023 i termini di novanta e sessanta giorni previsti dal Testo unico degli enti locali ai fini della deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per gli enti locali che abbiano proceduto al rinnovo degli organi elettivi nell’anno 2022.

L’art. 11, comma 8 decies consente a comuni, unioni di comuni, province e città metropolitane di utilizzare anche nel corso del 2023, a copertura delle spese per utenze energetiche, le riscossioni in conto competenza e in conto residui afferenti agli accertamenti di competenza 2022 – per la sola quota di propria spettanza – derivanti da multe per violazione del codice della strada o da soste a pagamento in aree destinate al parcheggio, come disposto dal successivo comma 2 dell’articolo 40- bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. In definitiva, quindi, nel corso del 2023 gli enti locali potranno finanziare il caro bollette utilizzando i richiamati accertamenti confluiti in avanzo di amministrazione a fine esercizio 2022 e per i quali si è registrato un effettivo incasso, anche successivo alla data del 31.12.2022.

L’articolo 16-bis, introdotto dal Senato, interviene sulla norma della legge di bilancio 2023 che disciplina lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione degli enti locali, al fine di inserire, tra le potenziali finalità di utilizzo delle risorse, il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione dei comuni montani della dorsale appenninica.

L’articolo 20-bis, introdotto dal Senato, rifinanzia di 5 milioni di euro per l’anno 2023 il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale.

Si segnala poi un gruppo di disposizioni in materia di elezioni ed amministratori locali:

  • l’articolo 1, comma 20, stabilisce che fino al 31 dicembre 2023 non trovi applicazione l’inconferibilità di incarichi di livello regionale (di cui all’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 39/2013) con riferimento ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti nonché ai componenti dei consigli di una forma associativa tra comuni che superi (anch’essa) i 15.000 abitanti; l’inconferibilità che non trova applicazione riguarda l’assunzione nella medesima regione, nell’anno successivo alla cessazione del mandato, degli incarichi amministrativi di vertice della regione; degli incarichi dirigenziali nell’amministrazione regionale; degli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; degli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale;

  • l’articolo 1, comma 20-ter, stabilisce che le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2022 per l’incremento delle indennità dei sindaci e degli amministratori locali stabilito dalla medesima legge, sono riconosciute ai comuni beneficiari anche qualora si tratti di comuni che abbiano adottato deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell’indennità prevista dalla normativa all’epoca vigente. La disposizione trova applicazione fino al 31 dicembre 2023 e a condizione che le risorse siano state utilizzate da tali comuni ai fini dell’incremento dell’indennità previste dalla citata legge di bilancio;

  • l’articolo 2, comma 7-ter, riduce dal 50% al 40% il numero dei votanti richiesto per la validità delle elezioni amministrative che si svolgeranno nel 2023, nei comuni con meno di 15.000 abitanti nei casi in cui sia stata ammessa e votata una sola lista ed esclude, ai fini della determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali di tali comuni, il numero degli elettori iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero che non esercitano il diritto di voto. Viene dunque esteso anche al 2023 quanto già previsto, limitatamente alle elezioni del 2022, dall’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 41/2022


Infine, il comma 20-bis dell’articolo 1 modifica la normativa transitoria che consente, a determinate condizioni, l’attribuzione, in via provvisoria, ad un segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera la titolarità di sedi, singole o convenzionate, di competenza della fascia professionale immediatamente superiore. La modifica eleva la durata massima di tale attribuzione provvisoria; la norma vigente prevede che la titolarità in oggetto possa essere attribuita per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici ; la presente novella prevede un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile fino a ventiquattro. Resta fermo che la normativa transitoria (oggetto della novella parziale in esame) si applica fino al termine della durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

 


News autorizzata da Perksolution