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› I debiti da sentenza esecutiva della società in house non possono essere riconosciuti come debiti fuori bilancio dall’ente locale
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I debiti da sentenza esecutiva della società in house non possono essere riconosciuti come debiti fuori bilancio dall’ente locale
05/03/2021
Non è possibile attivare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, di cui all’art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL in presenza di debiti originati da provvedimenti giudiziari adottati direttamente nei confronti di una società in house, rispetto alla quale, si rileva l’estraneità della posizione giuridica dell’ente socio. È la risposta fornita dalla Corte dei conti, Sez. Lazio, con
deliberazione n. 14/2021/PAR
, ad una richiesta di parere presentata dal Comune di Roma, in merito alla possibilità di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 TUEL, la legittimità dei debiti fuori bilancio originati da sentenze sfavorevoli emesse nei confronti di una società in house strumentale quali debiti da sentenza esecutiva (art. 194, comma 1, lett. a) ovvero da acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191 (art. 194, comma 1, lett. e) TUEL. Fatta questa breve premessa sull’art. 194 TUEL e sulla disciplina dei debiti fuori bilancio ivi prevista, la Sezione precisa che la scelta della pubblica amministrazione di acquisire partecipazioni in società di diritto comune implica il suo assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta: in primo luogo, in caso di società di capitali, quelle dell’autonomia patrimoniale e della limitazione di responsabilità. Costituisce principio generale in materia di responsabilità per debiti la circostanza per cui, nelle società per azioni e in quelle a responsabilità limitata, per le obbligazioni risponde unicamente la società con il suo patrimonio. Tale principio non viene meno nel caso in cui un soggetto pubblico partecipi, in tutto o in parte, a una società di capitali, anche assumendone il controllo, in quanto il rapporto tra la società e l’ente è di assoluta autonomia, sicché non è consentito al comune incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo mediante l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, potendo lo stesso influire sul funzionamento della società avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare per il tramite dei membri di nomina comunale presenti negli organi della società. Il sostegno finanziario, erogato da un ente locale ad un organismo partecipato per far fronte agli oneri da contenzioso di quest’ultimo, appare inquadrabile nella diversa fattispecie dell’accollo di debiti altrui che l’ente pubblico, pur non essendovi obbligato, potrebbe, in astratto, decidere di deliberare, in via contrattuale, nell’ambito delle proprie scelte discrezionali, previa valutazione di sostenibilità finanziaria dell’operazione, razionalità economica e rigorosa motivazione delle specifiche e concrete ragioni di interesse pubblico (non riducibili alla sola tutela delle ragioni creditorie) tali da giustificare la perdita del beneficio della limitazione legale della propria responsabilità patrimoniale.
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