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Gestione di cassa, necessaria una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate

26/03/2022
La Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 33/2022, in esito all’esame dei rendiconti degli esercizi 2017-2018 e 2019 di un Comune, ha rilevato diverse irregolarità attinenti sia alla non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione per effetto della erronea o incompleta determinazione della componente vincolata per legge (in tutti gli esercizi esaminati) e per mutui (nell’esercizio 2019), sia la non corretta ed integrale contabilizzazione dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, con particolare riferimento ai proventi da sanzioni amministrative per violazione al codice della strada.
La Sezione ha evidenziato come la non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione, per effetto della erronea o incompleta determinazione delle componenti vincolate dello stesso, costituisce una irregolarità contabile, in quanto risorse vincolate al finanziamento di specifici interventi risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura. Questo fenomeno, sebbene possa assumere dimensioni tali da non pregiudicare nell’immediato gli equilibri di bilancio, comporta pur sempre un’erronea rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretta al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto, e il ripristino della sana gestione finanziaria. La Sezione ha ritenuto necessaria l’adozione di adeguati interventi correttivi la cui eventuale mancata assunzione verrà valutata nel prossimo ciclo di controllo, che non potrà prescindere dagli esiti e dalle rideterminazioni definite con la presente deliberazione.
La mancata considerazione, nella cassa vincolata dell’ente, dei proventi da sanzioni pecuniarie al codice della strada (proventi che il legislatore ha destinato alla realizzazione di specifici interventi che l’ente deve individuare tra quelli elencati, in modo puntuale, dal comma 4 dell’art. 208 o dal comma 12-ter dell’art. 142) determina la non corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come invece previsto rispettivamente dall’art. 180 Tuel per le modalità di riscossione, e dall’art. 195 Tuel per il loro successivo utilizzo; non permette di definire l’ammontare complessivo delle entrate vincolate nella destinazione e l’eventuale loro impiego per il pagamento di spese correnti nel corso dell’esercizio ai sensi dell’art. 195 Tuel e non consente neanche la valutazione del rispetto dell’art.222 Tuel. La non corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa rispetto alle componenti libera e vincolata non solo determina l’inosservanza dei principi contabili di attendibilità, veridicità e integrità del bilancio ma è anche suscettibile di incidere sulla corretta gestione dei flussi di cassa e sulla loro verificabilità. L’assenza, infatti, di una puntuale rappresentazione delle effettive consistenze della cassa libera e vincolata impedisce che vengano alla luce eventuali situazioni di precarietà del bilancio, quali quelle che conseguono al ripetuto o costante utilizzo di fondi vincolati per il pagamento di spese correnti, sintomo, a sua volta, dell’impossibilità di finanziare le spese ordinarie con le risorse destinate alla generalità del bilancio. Una tale situazione comporta comunque una distorta rappresentazione dei dati di consuntivo che deve essere corretta, garantendo una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate nell’ambito della gestione di cassa, al fine di assicurare il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità dei documenti di consuntivo e la regolare e sana gestione finanziaria.

 

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