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Fondo funzioni fondamentali, l'ente può erogare una quota alla propria fondazione in difficoltà per il Covid - di Ciro D'Aries e Alberto Ventura

18/01/2022








Un Comune può decidere di erogare in favore di una propria fondazione una quota delle risorse del Fondo funzioni fondamentali previsto dall'articolo 106 del Dl 34/2020 purchè tale attribuzione sia vincolata all'esercizio di funzioni fondamentali per il Comune e risponda all'esigenza, anche considerando le utilità garantite alla collettività di riferimento, di compensare le maggiori spese e le minori entrate causate dall'emergenza sanitaria. Lo ha deciso la Corte dei conti per la Lombardia con la delibera n. 282/2021.


Il caso in esame
Un Comune ha chiesto un parere riguardo la possibilità di utilizzare le somme a valere sulle assegnazioni del Fondo funzioni fondamentali, come contributo "straordinario" concesso alla propria fondazione, alla quale è affidata la gestione di servizi sociali (Rsa e Centro Diurno Integrato), per coprire le maggiori spese causate dall'emergenza epidemiologica in corso, nonché risanare il disavanzo di gestione causato sempre dall'evento eccezionale.


Le finalità del fondo funzioni fondamentali
Tra le molteplici misure introdotte dal Governo allo scopo di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, di particolare interesse, considerata la sua destinazione, è la misura del «Fondo Funzioni Fondamentali» istituito con l'articolo 106 del Dl 34/2020. La misura in questione, infatti, nasce con l'intento di evitare che le perdite di gettito subite dagli enti locali a causa dell'emergenza sanitaria in corso possano compromettere la loro capacità di garantire la continuità di funzionamento delle «funzioni fondamentali» (articolo 13, comma 1, Dlgs 267/2000). Tra queste funzioni si collocano sicuramente, per quanto concerne il caso in esame, anche quelle relative alla «progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini» (articolo 14, comma 27, lettera g), Dl 78/2010 convertito dalla legge 122/2010) fra le quali si ritrovano anche gli interventi a favore degli anziani e soggetti a rischio esclusione sociale.


Lo stretto rapporto fra il fondo e l'erogazione straordinaria dell'ente locale
Con riferimento al caso in esame, e quindi alla possibilità di un ente locale di ricorrere alle risorse del Fondo Funzioni Fondamentali per poter erogare somme a titolo di "contributo" in favore del proprio organismo partecipato (una fondazione nel caso esaminato), i magistrati lombardi dettano "specifiche" condizioni:
• che il soggetto ricevente il contributo "straordinario" svolga un'attività rientrante fra le funzioni fondamentali dell'ente Locale: nel caso in esame l'attività svolta dalla Fondazione soddisfa il requisito;
• che il contributo sia strettamente connesso alle difficoltà generate dalla pandemia: il contributo dovrà essere commisurato alle perdite economiche riconducibili all'emergenza pandemica;
• che il soggetto ricevente il contributo, anche per effetto degli obblighi previsti dalla convenzione (o altro strumento) regolante i rapporti con l'ente locale, fornisca a quest'ultimo un'adeguata rendicontazione dell'attività, onde consentire la verifica della "strumentalità" delle risorse attribuite con gli scopi previsti.


Alla luce di tali requisiti, nonché delle finalità richiamate dalla norma disciplinante il Fondo Funzioni Fondamentali, è da ritenersi necessaria, ai fini della legittimità dell'erogazione da parte della Pa, la stretta correlazione di strumentalità sopra richiamata, in quanto in assenza si rischierebbe, come anche evidenziato dalla Corte, di dover qualificare tale erogazione di somme quale intervento di «ripiano di perdite». Intervento, ribadito più volte in giurisprudenza, non consentito con riferimento ad una fondazione (Corte dei conti, Sezione Abruzzo 5/2017; Sezione Piemonte 201/2017; Sezione Lombardia 162/2018: un ente locale non può effettuare il ripiano delle perdite di una fondazione, poichè «il concetto stesso di perdita da ripianare è estraneo alla nozione di fondazione, che si caratterizza, – invece – per la centralità dell'elemento patrimonio (…) sufficiente per il raggiungimento degli scopi propri della fondazione»).











Conclusioni
In definitiva, la Corte si esprime con parere positivo alla possibilità dell'ente locale, in risposta alle difficoltà causate dall'emergenza sanitaria, di erogare un contributo alla propria fondazione, a partire dalle risorse di cui al Fondo previsto dal Dl 34/2020, quando tale attribuzione risulti "strettamente" correlata con l'esercizio delle funzioni fondamentali del Comune – e, indi, di strumentalità dell'attività svolta dall'organismo partecipato – e con lo scopo necessario di ristabilire una situazione di equilibrio del proprio organismo partecipato il cui disequilibrio si è originato per effetto delle maggiori spese e delle minori entrate causate dall'emergenza sanitaria.











 

Data: 17/01/2021
Autori: Ciro D'Aries e Alberto Ventura