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› Fondo anticipazioni di liquidità, definito il riparto per gli enti in disavanzo
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Fondo anticipazioni di liquidità, definito il riparto per gli enti in disavanzo
28/07/2021
La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 27 luglio 2021, ha esaminato, discusso e sancito l’intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto del fondo, con una dotazione di 660 milioni di euro per l’anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell’articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
L’art. 52, comma 1 del DL 73/2021, come noto, istituisce un fondo per la riduzione del disavanzo eventualmente registrato dagli enti locali a seguito dell’applicazione della disciplina legislativa (art. 39-ter, comma 1, del DL n. 162/20219) in materia di contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità (FAL), introdotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020. Gli enti locali potranno partecipare al riparto del fondo solo nel caso in cui il maggiore disavanzo determinato dall’incremento del FAL è superiore il 10 per cento delle entrate correnti accertate. Si ha in proposito riguardo al rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP). Il ripiano del maggior disavanzo da FAL, al netto delle anticipazioni rimborsate nel 2020, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, a decorrere dall’esercizio 2021. Inoltre, a seguito dell’utilizzo del contributo eventualmente ottenuto in sede di riparto del Fondo, il maggior ripiano del disavanzo (conseguente alla ricostruzione del FAL) applicato al bilancio di previsione 2021 (primo esercizio del piano decennale) rispetto a quanto previsto dal piano di rientro decennale, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.
A tal riguardo, il Ministero dell’Interno, al fine dell’elaborazione dei documenti contabili da parte degli enti interessati ha anticipato il
riparto del fondo
di 660 milioni di euro. In totale sono 326 gli enti beneficiari delle risorse, di cui 320 Comuni, 4 Amministrazioni provinciali, una Comunità montana e una Unione di comuni. Più della metà del fondo è attribuito ai Comuni di Napoli e Torino, per complessivi 358.469.315.
Si ricorda che comma 1-ter dell’art. 52 detta disposizioni per la rappresentazione contabile del FAL nei bilanci di previsione e nei rendiconti della gestione. Nello specifico, dall’esercizio 2021, gli enti locali sono tenuti:
a) a iscrivere nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa (riguardante il rimborso dei prestiti);
b) a ridurre, in sede di rendiconto, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il FAL accantonato;
c) ad iscrivere la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del FAL nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità»;
d) a dare evidenza, nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del FAL stesso.
Rispetto alla nuova disciplina di recupero del maggior disavanzo e di contabilizzazione del FAL, si osserva che il Servizio studi del Senato ha formulato delle osservazioni, evidenziando come la previsione di un recupero decennale del disavanzo si ponga in deroga alle ordinarie regole di ripiano del maggior disavanzo – che prevedono invece un orizzonte temporale annuale ovvero al massimo triennale, e comunque non superiore allo scadere del mandato elettorale – in contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 80/2021. Inoltre, andrebbe chiarito se la procedura di contabilizzazione dei rimborsi annuali dell’anticipazione di liquidità prevista al comma 1-ter sia effettivamente in grado di superare l’altra censura mossa dalla Corte, laddove la norma pur consentendo agli enti locali di ridurre annualmente con risorse di parte corrente il fondo anticipazione di liquidità accantonato e di prevedere espressamente il divieto di finanziare le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità mediante l’utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità consente poi che la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità sia iscritta in entrata del bilancio dell’esercizio successivo, costituendo a sua volta una fonte di finanziamento delle spese.
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