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Finanziamento retribuzione di risultato dei dirigenti

18/06/2021
L’Aran, con l’orientamento applicativo AFL27, si esprime sulla possibilità di utilizzo dei risparmi nella erogazione della retribuzione di risultato, per mancato o solo parziale raggiungimento degli obiettivi nell’anno di riferimento, per il finanziamento nell’anno successivo della retribuzione di risultato. L’Agenzia evidenzia che con la formulazione della disciplina di cui all’art. 57, comma 3 del CCNL del 17 dicembre 2020, può considerarsi confermato l’orientamento applicativo già precedentemente espresso secondo cui le risorse aggiuntive (risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato, non utilizzate nel corso dell’anno di riferimento trasportate nell’anno successivo) hanno sempre e comunque natura di “una tantum”, nel senso che esse non possono essere considerate come un incremento permanente dell’ammontare delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato.
Nella nuova formulazione della norma è espressamente chiarito che il “riporto” all’anno successivo è ammesso solo nel caso in cui l’integrale destinazione delle risorse non sia stata oggettivamente possibile, situazione che non si verifica nella fattispecie prospettata, in cui le risorse sono state integralmente destinate, ma non integralmente utilizzate.
Nel caso in cui  gli obiettivi non siano raggiunti in tutto o in parte e, per tale ragione, non sia erogata interamente o anche solo parzialmente, la retribuzione di risultato, le risorse previste per il finanziamento di tale voce retributiva nello stesso anno di riferimento non possono che divenire economie di bilancio e tornare nella disponibilità dell’ente.
Resta comunque ferma la possibilità, per la contrattazione integrativa degli enti, di stabilire criteri di erogazione che prevedano la distribuzione, nello stesso anno cui la valutazione si riferisce, delle somme corrispondenti agli importi della retribuzione di risultato non erogate ai dirigenti, a seguito di una valutazione della performance degli stessi, non positiva o non pienamente positiva, come ulteriore incremento della retribuzione di risultato a favore di altri dirigenti che hanno ricevuto invece una valutazione di eccellenza, come predeterminata sulla base dei criteri a tal fine adottati.

 

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