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› Fattura elettronica, esente da imposta di bollo solo se l’operazione è interamente assoggettata ad IVA
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Fattura elettronica, esente da imposta di bollo solo se l’operazione è interamente assoggettata ad IVA
18/01/2022
Le fatture che indicano il pagamento di corrispettivi relativi ad operazioni interamente assoggettate ad Iva sono esenti dall’imposta di bollo mentre sono soggette all’imposta di bollo, nella misura di 2,00 euro, solo se, oltre ad indicare i corrispettivi che si riferiscono alle operazioni assoggettate ad Iva, attestano pagamenti esclusi dalla base imponibile Iva per un ammontare superiore a 77,47 euro. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nella
risposta n. 7/2022
. Nello specifico, il soggetto istante (incaricato per la progettazione di un sistema informatico per la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi relativi al pagamento degli indennizzi erogati in seguito alla violazione del termine ragionevole di durata del processo) chiede di conoscere in quali casi vada applicata, dall’Amministrazione che effettua il pagamento, l’imposta di bollo tramite la decurtazione di Euro 2,00 dall’importo totale da fatturare e se per i pagamenti eseguiti in favore del professionista, che nel procedimento assume contemporaneamente la veste di ricorrente e distrattario delle spese processuali, sia sempre prevista l’emissione di fattura elettronica intestata all’Amministrazione che abbia effettuato la liquidazione.
L’imposta di bollo si applica ai documenti emessi a fronte del pagamento di spese escluse dalla base imponibile Iva, in riferimento all’art. 13 dell’Allegato A, Tariffa, Parte I, al d.P.R. n. 642 del 1972. Detto articolo prevede l’assolvimento dell’imposta di bollo in misura fissa di 2,00
euro, per le “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (…), ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria” quando la somma indicata supera 77,47 euro. L’art. 6 dell’Allegato B, al citato d.P.R. n. 642 del 1972, denominato Tabella e recante l’elencazione degli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, prevede che sono esenti dall’imposta di bollo “le fatture ed altri documenti (…) della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto”. Di conseguenza, l’imposta di bollo di 2 euro va applicata solo se la fattura, oltre a indicare i corrispettivi che si riferiscono alle operazioni assoggettate a Iva, attestano anche pagamenti esclusi dalla base imponibile Iva per un ammontare superiore a 77,47 euro. L’Agenzia ricorda, anche, che le fatture emesse, per qualsiasi motivo, nei confronti di una Pubblica amministrazione, anche se riferite a importi non soggetti a Iva, devono essere in formato elettronico e devono viaggiare attraverso il Sistema di interscambio (Sdi).
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