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Esenzione IMU scuole paritarie: le attività devono essere svolte gratuitamente o dietro versamento di corrispettivo di importo simbolico

20/12/2022
In tema di esenzioni IMU per gli enti non commerciali e, in particolare, per le scuole paritarie, per beneficiare di tale agevolazione le attività devono essere svolte gratuitamente o dietro versamento di corrispettivo di importo simbolico. È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza del 29/11/2022 n. 35123, pronunciandosi sul ricorso proposto da un Istituto educativo, titolare di una scuola paritaria, in materia di avvisi di accertamento relativi all’ICI/IMU per gli anni 2010 -2015, invocando l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7 lett. i). Si tratta nella fattispecie, dell’ICI per gli anni 2010 e 2011 e dell’IMU per gli anni 2012-2015.

La Corte ha ricordato, preliminarmente, che la Commissione dell’Unione Europea del 19 dicembre 2012, nel valutare se tanto l’ICI che l’IMU costituiscano aiuto di Stato in violazione del diritto dell’Unione, e segnatamente dell’art. 107, paragrafo 1, del Trattato, ha concluso che mentre l’esenzione ICI costituisce aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, non lo è invece l’analoga esenzione IMU, considerando sia la maggiore chiarezza della norma IMU (che parla di attività non commerciali anziché di attività che non abbiano  esclusivamente natura commerciale) che la norma regolamentare, la quale precisa, da un lato, che per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, e dall’altro, che il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato
solo per escludere il diritto all’esenzione (come indicano le parole “in ogni caso”) e non implica a contrario che possano beneficiare dell’esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite. Inoltre, la Commissione UE, con specifico riferimento alla attività didattica, rimarca che l’attività deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico, tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con lo stesso.

Tali considerazioni consentono anche di definire il significato e la portata dei i criteri stabiliti dal D.M. 19 novembre 2012, n. 200, e dal D.M. 26 giugno 2014, che devono essere applicati in armonia con quanto stabilito dalla Commissione UE con decisione 19.12.2012, e secondo i principi posti dalla giurisprudenza nazionale. Il decreto 26 giugno 2014 del Ministero dell’economia e delle finanze chiarisce i due nodi fondamentali della questione.  In primo luogo specifica che, per avere natura simbolica, il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio e, in secondo luogo che il compenso che supera la metà del prezzo medio del servizio esclude il diritto all’esenzione.

Nel caso di specie risulta, dunque, corretta la decisione della Commissione tributaria regionale della Toscana, che ha rigettato il ricorso dell’istituto, poiché le rette applicate agli studenti superano il 50% del costo del servizio e, pertanto, si tratta di una attività commerciale non esente da imposta comunale.

 

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