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› Enti virtuosi, limiti alla sostituzione del personale cessato dal servizio
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Enti virtuosi, limiti alla sostituzione del personale cessato dal servizio
30/09/2021
La sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti di capacità assunzionale del comune. Tale capacità deve essere improntata al “principio della sostenibilità finanziaria” della spesa, misurata attraverso i valori soglia e le percentuali come definiti dall’art. 33, co. 2, del D.L. 34/2019 e dalle relative disposizioni di attuazione approvate con D.M. 17 marzo 2020, salvo la possibilità per l’ente di piccole dimensioni, che rientri nelle condizioni ivi stabilite, di utilizzare la facoltà disciplinata dall’art. 5, comma 3 del D.M. sopra richiamato. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con
deliberazione n. 167/2021
in risposta ad una richiesta di parere volta a superare i dubbi interpretativi sull’applicazione della disciplina in materia di capacità assunzionali del personale a tempo indeterminato dei comuni, in particolare se il collocamento dell’ente nella fascia degli enti virtuosi consenta allo stesso di espandere la propria spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato (comprensiva degli incrementi di spesa per il nuovo personale e della spesa storica derivante dalla sostituzione del personale cessato) fino al limite del valore soglia.
I magistrati contabili ribadiscono che le nuove regole introdotte dal DL n. 34/2019 e dal D.M. attuativo, nel superare la logica del turn over, si basano sulla sostenibilità finanziaria della spesa, ossia su un parametro finanziario, di flusso, a carattere flessibile e dinamico, rappresentato dal rapporto tra spese di personale ed entrate correnti e che, in tale contesto, anche la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti di capacità del comune segnati dall’applicazione delle regole sopra richiamate. L’asserita neutralità sul bilancio dei relativi oneri rappresenta elemento che non può acquisire, pertanto, autonoma rilevanza. Fermi restando i limiti generali dati dalla verifica della sostenibilità finanziaria della spesa (e dunque il rispetto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell’art. 4, comma 1, del D.M.), dalla coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e dall’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall’organo di revisione, nel periodo 2020-2024, ogni incremento annuale della spesa del personale registrata nel 2018 dovrà necessariamente tener conto e assorbire l’aumento derivante dalla percentuale eventualmente già “utilizzata” nelle annualità precedenti.
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