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DM Assunzione di personale nelle Province e nelle Città metropolitane

21/12/2021
La Conferenza Stato-Città, nella seduta del 16 dicembre scorso, ha sancito l’intesa sullo Schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, di attuazione dell’articolo 33, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno. 2019, n. 58, circa l’assunzione di personale nelle Province e nelle Città metropolitane.

A far data dal 1° gennaio 2022, i nuovi spazi assunzionali riconosciuti alle province e alle città metropolitane sono strettamente legati alla regola della sostenibilità finanziaria della spesa, misurata attraverso i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Le province e le città metropolitane, in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato rispettivamente, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. 2. A decorrere dal 2025, i le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica
individuato applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. In fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 le province e le città metropolitane possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2019, in misura non superiore al 22% nel 2022, al 24% nel 2023 e al 25% nel 2024, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione e del valore soglia. Per il periodo 2022-2024, le province e le città metropolitane possono utilizzare le facoltà assunzionali residue antecedenti al 2022 se più favorevoli rispetto alle facoltà assunzionali connesse agli incrementi percentuali individuati di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato
dall’organo di revisione.

Nel caso in cui le province e le città metropolitane si collocano al di sotto del valore soglia potranno incrementare la spesa del personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore ai valori soglia definiti.

 

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