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› DL Infrastrutture, Fondo per la progettazione territoriale e investimenti
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DL Infrastrutture, Fondo per la progettazione territoriale e investimenti
02/11/2021
L’articolo 12 del ddl di conversione in legge del DL n. 121/2021, c.d. DL Infrastrutture, modificato in sede referente – al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni delle regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, nonché in quelli ricompresi nelle regioni in transizione e nelle aree interne del Paese, in vista dell’avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo sviluppo e coesione (FSC) e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – prevede l’istituzione del Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale, con una dotazione, elevata nel corso dell’esame in sede referente, di 16,2 milioni di euro per il 2021 e 145,3 milioni di euro per il 2022, e ne disciplina le modalità di accesso, riparto e utilizzo.
La finalità del Fondo, secondo quanto espresso nella Relazione illustrativa, è di animare e potenziare la progettualità locale, recuperare il divario infrastrutturale e socio-economico che caratterizza i territori del Mezzogiorno e delle aree interne, prevalentemente imputabile alla carenza di personale tecnico presso gli enti locali medio piccoli.
Al Fondo accedono:
− tutti i comuni con popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti ricompresi nelle Regioni Umbria, Marche (inserite nel corso dell’esame in sede referente), Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia;
− i comuni con popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti ricompresi nella mappatura aree interne18 del Paese;
− le città metropolitane e le province ricomprese nelle aree sopra indicate.
Per quanto riguarda i comuni con una popolazione inferiore a 3.000 abitanti, l’accesso al fondo è sulla base delle classi demografiche e secondo l’assegnazione di cui alla Tabella A, introdotta dalla lettera b) dell’articolo in esame in allegato al D.L. 91/2017, modificata in sede referente, laddove sono indicati gli importi complessivi del Fondo assegnati per classe demografica dei comuni, da ripartire tra gli enti beneficiari. Alle province sono assegnati 19 milioni e alle città metropolitane 7 milioni di euro. Le risorse del Fondo sono ripartite ai singoli enti beneficiari con D.P.C.M. su proposta dell’Autorità politica delegata per il Sud e la coesione territoriale da adottarsi entro il 30 novembre 2021, assicurando una premialità ai comuni aggregati nelle Unioni di comuni.
Le risorse sono impegnate dagli enti beneficiari mediante la messa a bando, entro e non oltre 6 mesi dalla pubblicazione del decreto di riparto, anche per il tramite di società in house, di premi per l’acquisizione di proposte progettuali, secondo le procedure di evidenza pubblica previste (dal Capo IV, Titolo VI del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016) per i concorsi di progettazione e di idee. Si dispone altresì che il trasferimento delle risorse avviene dopo la pubblicazione del bando. Decorso il predetto termine di sei mesi, le risorse non impegnate sono restituite al Fondo e riassegnate agli enti beneficiari, secondo le modalità e le garanzie stabilite nel decreto medesimo.
Responsabile della gestione del Fondo è l’Agenzia per la coesione territoriale, la quale assicura ogni utile supporto agli enti beneficiari per il celere ed efficace accesso al Fondo, e provvede al monitoraggio ai fini della verifica di coerenza delle proposte con gli obiettivi del PNRR e della programmazione del FSC e dei Fondi strutturali 2021/2027.
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