Chi siamo
Come associarsi
DURC e Tracciabilità
Contatti
Newsletter
search
Formazione
FAD sincrona (in diretta)
FAD asincrona (registrata)
Formazione obbligatoria
Formazione in aula
Formazione in house
Piano formativo gratuito associati
Archivio Formazione
Sportelli
Quesiti
Servizi di Supporto
Area Amministrativa
Determinazione fondo risorse decentrate
Pratiche previdenziali
Prima assistenza e tutoraggio ai comuni per l’attivazione di operazioni di PPP (Partenariato Pubblico Privato)
Società e organismi partecipati: tutoraggio agli adempimenti degli enti locali
Area Digitale
Adeguamento del sistema di gestione documentale alle nuove linee guida sul documento informatico
Supporto Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, altrimenti denominato Data Protection Officer, DPO)
Supporto transizione al digitale
Area Finanziaria
Gestione IVA
Gestione IRAP
Redazione del Bilancio Consolidato
Relazione di fine e inizio mandato
Supporto alla predisposizione delle predisposizioni tariffarie (PEF) 2024-2025 secondo i criteri del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)
Predisposizione e rendicontazione delle risorse per i servizi sociali (SOC24), asili nido (NID24), trasporto studenti con disabilità (DIS24) e assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità (nuova scheda FAD24)
Validazione Piano Economico Finanziario (PEF) servizio gestione rifiuti. Aggiornamento biennale 2024-2025
Area Tecnica
Attività di supporto Gare
Controllo Pratiche Energetiche (ex Legge 10/91)
Controllo Pratiche Sismiche
Affitto sale convegni
Cultura
person
AREA RISERVATA
Accedi
Non hai un account?
Registrati qui
Hai dimenticato la Password?
Recupera la Password
NEWS
› Dissesto, sono di competenza dell’OSL i debiti precedenti al riequilibrio del bilancio, anche se accertati successivamente
NEWS
Dissesto, sono di competenza dell’OSL i debiti precedenti al riequilibrio del bilancio, anche se accertati successivamente
14/01/2022
Sotto il profilo finanziario, se gli atti e fatti cui è correlato il provvedimento giurisdizionale o amministrativo sono cronologicamente ricollegabili all’arco temporale anteriore al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, il provvedimento successivo, che determina l’insorgere del titolo di spesa (nella specie, il decreto ingiuntivo esecutivo e non opposto), deve essere imputato alla Gestione liquidatoria, purché detto provvedimento sia emanato prima dell’approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11 del TUEL. È quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), con
sentenza n. 1 del 12 gennaio 2022
.
È evidente, per la Sezione, che la disciplina normativa sul dissesto, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell’ente locale, possa produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell’ente siano attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento giurisdizionale o amministrativo sia successivo. Con l’unico limite rappresentato, come detto, dall’approvazione del rendiconto della gestione che segna la chiusura della Gestione Liquidatoria; dopo tale data, infatti, è evidente che non sarà più possibile imputare alcunché a tale organo, in quanto, dal punto di vista giuridico, esso ha cessato la sua esistenza.
Altrimenti, se i debiti accertati in via giurisdizionale posteriormente, ma riferibili a fatti antecedenti, potessero essere portati ad esecuzione direttamente nei confronti dell’Ente comunale, non solo verrebbe frustrata la stessa ratio e lo scopo della gestione liquidatoria, ma sarebbe pregiudicata la gestione delle funzioni ordinarie del Comune, prima che esso torni ad uno stato di riequilibrio finanziario, mettendo a rischio l’esercizio delle stesse funzioni e dei servizi fondamentali svolti dal Comune, che non potrebbe sostenere sul piano finanziario i costi di tali funzioni e servizi, essendo di fatto in uno stato di insolvenza.
Infatti, se lo scopo delle norme sullo stato di dissesto è quello di salvaguardare le funzioni fondamentali dell’ente in stato di insolvenza, permettendogli di recuperare una situazione finanziaria di riequilibrio e, quindi, di normalità gestionale e di capienza finanziaria, che altrimenti sarebbe compromessa dai debiti sorti nel periodo precedente, è evidente che tale interesse pubblico risulta prevalente, in base ad un giudizio di bilanciamento e di razionalità, rispetto agli interessi individuali e patrimoniali dei privati ancorché accertati con provvedimenti giurisdizionali.
News autorizzata da
Perksolution
VENERDì 20 SETTEMBRE 2024
Negli affidamenti diretti vanno indicati i costi di manodopera
VENERDì 20 SETTEMBRE 2024
Il tetto al salario accessorio costituisce un limite complessivo unico
VENERDì 20 SETTEMBRE 2024
Riparto incentivi tecnici al personale della centrale di committenza
GIOVEDì 5 SETTEMBRE 2024
Cordoglio per la scomparsa di Franco Tagliabue, Sindaco di Cirimido (Como)