Chi siamo
Come associarsi
DURC e Tracciabilità
Contatti
Newsletter
search
Formazione
FAD sincrona (in diretta)
FAD asincrona (registrata)
Formazione obbligatoria
Formazione in aula
Formazione in house
Piano formativo gratuito associati
Archivio Formazione
Sportelli
Quesiti
Servizi di Supporto
Area Amministrativa
Determinazione fondo risorse decentrate
Pratiche previdenziali
Prima assistenza e tutoraggio ai comuni per l’attivazione di operazioni di PPP (Partenariato Pubblico Privato)
Società e organismi partecipati: tutoraggio agli adempimenti degli enti locali
Area Digitale
Adeguamento del sistema di gestione documentale alle nuove linee guida sul documento informatico
Supporto Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, altrimenti denominato Data Protection Officer, DPO)
Supporto transizione al digitale
Area Finanziaria
Gestione IVA
Gestione IRAP
Redazione del Bilancio Consolidato
Relazione di fine e inizio mandato
Supporto alla predisposizione delle predisposizioni tariffarie (PEF) 2024-2025 secondo i criteri del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)
Supporto operativo predisposizione e rendicontazione risorse per i servizi sociali (SOC25), asili nido (NID25), trasporto studenti con disabilità (DIS25) e assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità (FAD 25)
Validazione Piano Economico Finanziario (PEF) servizio gestione rifiuti. Aggiornamento biennale 2024-2025 - Revisione straordinaria infra periodo 2025
Area Tecnica
Attività di supporto Gare
Controllo Pratiche Energetiche (ex Legge 10/91)
Controllo Pratiche Sismiche
Affitto sale convegni
Cultura
person
AREA RISERVATA
Accedi
Non hai un account?
Registrati qui
Hai dimenticato la Password?
Recupera la Password
NEWS
› Deposito rendiconto: illegittimo una riduzione del termine, anche se tutti i consiglieri dovessero essere d’accordo
NEWS
Deposito rendiconto: illegittimo una riduzione del termine, anche se tutti i consiglieri dovessero essere d’accordo
12/05/2023
Il termine previsto dall’art.227 del d.lgs. n.267/2000 – che richiede il deposito degli atti almeno venti giorni prima della riunione consiliare – risponde ad una specifica esigenza di corretta informazione dei consiglieri comunali in merito alle questioni soggette a deliberazione. È questa in sintesi la risposta del Ministero dell’interno ad una richiesta di parere di un sindaco che ha chiesto, qualora sussista la volontà unanime dei consiglieri, se si possa abbreviare il termine minimo di 20 giorni, previsto dall’articolo 227, comma 2, del d.lgs. n.267/2000, termine necessario per mettere a disposizione dei componenti dell’organo consiliare la proposta del rendiconto di gestione, da deliberare entro il 30 aprile.
Il principio condiviso dalla giurisprudenza e che da ultimo si evince dalla recente sentenza del TAR Campania–sez.I n.2068 del 31.03.2023, in merito al termine minimo di 20 giorni previsto dall’art.227, è quello di non poter concedere un termine inferiore rispetto a quello stabilito dalla normativa legislativa, in quanto si violerebbe “… il diritto d’informazione in favore dei singoli consiglieri comunali sulle questioni sottoposte alla loro valutazione. A questo diritto corrisponde il preciso obbligo dell’ente comunale di mettere a disposizione dei consiglieri in tempo utile tutti i documenti necessari per avere piena cognizione del contenuto delle proposte di deliberazione portate all’attenzione dell’organo rappresentativo, al fine di espletare correttamente il mandato”.
Il ritardo nella messa a disposizione dei consiglieri della relazione dell’organo di revisione determina un vulnus alle prerogative consigliari, impedendo una deliberazione consapevole, dovendosi escludere che si tratti di una violazione meramente procedimentale ovvero di una forma di irregolarità inidonea a determinare l’invalidità della delibera di approvazione, integrando, per contro, un vizio sostanziale che determina l’illegittimità della delibera consiliare. Nel panorama giurisprudenziale sussistono anche pronunce contrarie alle precedenti (TAR Lazio-sez. IIbis, n.11588 del 9/11/2020; cfr. Cons. Stato n.3813 del 2018).
Il deposito degli atti almeno venti giorni prima della riunione consiliare – risponde ad una specifica esigenza di corretta informazione dei consiglieri comunali in merito alle questioni soggette a deliberazione; pertanto, non sembra corretta una riduzione di tale termine, anche se tutti i consiglieri dovessero essere d’accordo sulla riduzione del termine in questione.
News autorizzata da
Perksolution
GIOVEDì 13 FEBBRAIO 2025
Arcisate | Carnevale 2025
VENERDì 17 GENNAIO 2025
Firmato il Dpcm con i nuovi criteri per calcolare l’ISEE
VENERDì 17 GENNAIO 2025
Edilizia scolastica: Riparto delle risorse per interventi di adeguamento strutturale e antisismico
MERCOLEDì 15 GENNAIO 2025
Disponibile lo schema del prospetto dei flussi di cassa