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Decreto Sostegni-ter: Utilizzo nell’anno 2022 delle risorse Covid assegnate negli anni 2020 e 2021

22/01/2022
Il Consiglio dei Ministri, ha dato il via libera al decreto-legge (vedi testo in bozza) che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, c.d. Decreto Sostegni-ter.

Il decreto interviene a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiato.
Tra essi i seguenti settori:
• parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
• attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine
• commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle.
• turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali
• discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie
• spettacolo, cinema e audiovisivo
• sport

Il decreto interviene anche per far fronte al caro bollette. L’esecutivo era già intervenuto sul primo trimestre 2022 stanziando 3,8 miliardi al fine di mitigare il rincaro del costo dell’energia, in particolar modo per le famiglie. Con il provvedimento di oggi, il governo interviene nuovamente con un ulteriore 1,7 miliardi, un totale nel periodo gennaio/marzo 2022 di 5,5 miliardi. Questo intervento odierno è maggiormente mirato a sostenere il mondo delle imprese. La disposizione prevede che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA, al fine di ridurre ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, provveda ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
La norma vincola gli operatori che stanno producendo energia senza sopportare gli effetti dell’eccezionale aumento del prezzo dell’energia versino una differenza calcolata tenendo conto di prezzi equi ante-crisi.
Data la logica emergenziale a cui è ispirato, l’intervento ha una durata limitata. A partire dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, sull’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria per differenza, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia affidato al GSE, il Gestore dei Servizi Energetici.

Sul fronte degli enti locali, si prevede un incremento di 400 milioni di euro del contributo statale alle spese sanitarie collegate all’emergenza Covid-19 sostenute dalle regioni e dalle province autonome. È previsto, altresì, l’incremento del fondo per contrastare il mancato incasso dell’imposta di soggiorno, alla cui ripartizione si provvederà con uno o più decreti del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 aprile 2022.

Particolarmente attesa la disposizione che consente di utilizzare anche nel 2022 i fondi covid assegnati agli enti locali negli anni 2020 e 2021. Le eventuali risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio 2022, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell’articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. A tal fine, gli enti che utilizzeranno le risorse anche nell’anno 2022, entro il termine perentorio del 31 marzo 2023, dovranno produrre una nuova certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza. Con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 ottobre 2022, saranno definiti i modelli e le modalità di certificazione. Confermato il sistema sanzionatorio nel caso di omesso o tardivo invio della certificazione.

 

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