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Conversione DL Sostegni: rendiconti 2020 al 31 maggio e salvaguardia equilibri al 30 settembre

19/04/2021
In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus COVID-19, nonché dell’opportunità
di associare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all’anno 2020 con quello fissato per la certificazione dell’utilizzo dei fondi straordinari erogati nel 2020, di cui al decreto dei ministero dell’Economia e delle finanze del 3 novembre 2020, in corso di integrazione e modifica, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all’esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021.
Per gli stessi motivi di cui al comma 1-bis, per l’esercizio 2021, il termine [relativo alla deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali,] di cui al comma 2 dell’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 settembre 2021, unitamente al termine di cui all’articolo 175, comma 8, del medesimo decreto legislativo. Il termine per l’approvazione del bilancio consolidato 2020 di cui all’articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è altresì differito al 30 novembre 2021». È quanto prevede l’emendamento 30.27 – Ferrari, Pittella – presentato al DDL di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

 

 

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