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› Conversione DL Milleproroghe 2022, approvato definitivamente dal Senato
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Conversione DL Milleproroghe 2022, approvato definitivamente dal Senato
24/02/2022
Con 196 voti favorevoli e 26 contrari, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente, nel testo licenziato dalla Camera, il ddl di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
Tra le misure di interesse per gli enti locali ricordiamo:
Proroga di termini per assunzioni nelle pubbliche amministrazioni
Il comma 1 dell’articolo 1 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine temporale per le possibilità di assunzioni – da parte di pubbliche amministrazioni – derivanti da cessazioni dall’impiego verificatesi negli anni 2009-2012; la lettera a) del successivo comma 3 prevede un’omologa proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 per le cessazioni verificatesi negli anni 2013-2020.
Stabilizzazione del personale nelle pubbliche amministrazioni
Il comma 3-bis dell’articolo 1 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni (con alcune esclusioni) possono assumere a tempo indeterminato i soggetti già titolari di contratti di lavoro dipendente a termine, fermo restando il rispetto delle condizioni poste dalla disciplina transitoria in oggetto.
Differimento di termini connessi all’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione
La lettera a) del comma 12 posticipa al 30 aprile 2022 il termine per l’adozione da parte delle pubbliche amministrazioni del Piano integrato di attività e di organizzazione (ed al 30 marzo 2021 il termine per l’adozione, da parte di struttura governativa, di un Piano tipo quale strumento di supporto alle amministrazioni). Insieme e correlativamente, sospende l’applicazione di alcune disposizioni sanzionatorie previste per il caso di mancata tempestiva adozione di piani previsti dalla normativa previgente indi confluiti nel predetto Piano integrato.
Assunzioni negli uffici di diretta collaborazione nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti
Il comma 12-quater dell’articolo 1 estende fino al 31 dicembre 2026 ai comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.0000 abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale la possibilità, già prevista a regime per i comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, di assumere collaboratori con contratto a tempo determinato nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, con oneri a carico dei propri bilanci e nel rispetto di alcuni limiti di spesa.
Contratti a termine stipulati da società in house qualificate
L’articolo 1, comma 13-bis, detta una disciplina speciale, in deroga alla normativa vigente, per le assunzioni a termine effettuate dalle società in house qualificate, ai fini del supporto tecnico-operativo alle amministrazioni pubbliche per l’accelerazione degli investimenti pubblici.
Proroga della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario
L’articolo 1, comma 28-bis proroga (dal 30 settembre 2022) al 30 settembre 2023:
i) il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 – di cui all’art. 1, co. 147, lett. b), della L. 160/2019 – limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti
direttamente dai comuni;
ii) il termine di validità delle predette graduatorie comunali in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022.
Proroga di termini relativi a opere di messa in sicurezza di edifici e territorio
L’articolo 1-bis, proroga di tre mesi i termini per l’affidamento dei lavori da parte dei comuni assegnatari dei contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dai commi 139 e 139-bis della legge di bilancio 2019, limitatamente alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021.
Il comma 5-novies dell’art. 3 reca ulteriori proroghe ai termini previsti per gli adempimenti relativi ai contributi in questione, limitatamente a quelli riferiti all’anno 2022.
Proroga dei termini per l’esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni
L’articolo 2, comma 1 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023 il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, secondo quanto disposto dall’articolo 14 del D.L. 78 del 2010. Su tale previsione è altresì intervenuta la sentenza 4 marzo 2019, n. 33, della Corte costituzionale, a seguito della quale è stato istituito un gruppo di studio per la modifica dell’ordinamento degli enti locali nominato dal Ministro dell’interno.
Aggiornamento canone locazioni passive PA
Il comma 3, dell’articolo 3, proroga per l’anno 2022 le norme in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive che escludono le amministrazioni pubbliche dall’aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT del canone dovuto per l’utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.
Liquidità delle imprese appaltatrici
L’articolo 3, comma 4, proroga al 31 dicembre 2022 il termine, previsto dall’art. 207, comma 1, del D.L. 34/2020, entro cui devono essere state avviate le procedure di gara in relazione alle quali l’importo dell’anticipazione del prezzo di cui all’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) a favore dell’appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento.
Riparto del Fondo di solidarietà comunale
Il comma 5 dell’articolo 3 estende a regime l’applicazione della disposizione – ora limitata agli anni 2018-2021 – che prevede l’assegnazione di un importo massimo di 25 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale, in favore dei comuni che presentano una variazione negativa della dotazione del Fondo per effetto dell’applicazione dei criteri perequativi, anche successivamente all’applicazione del meccanismo correttivo già previsto dalla normativa vigente. Conseguentemente, è eliminata la disposizione che prevedeva che, successivamente all’anno 2021, tale importo fosse destinato ad incremento del contributo in favore dei comuni che danno luogo a fusione o a fusione per incorporazione.
Definizione transattiva di debiti commerciali e rimodulazione dei piani di riequilibrio degli enti locali
Il comma 5-ter dell’articolo 3 modifica il termine di riferimento per lo smaltimento dei debiti commerciali a favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro, introdotto dalla legge di bilancio per il 2022. I debiti commerciali oggetto della definizione transattiva sono quelli certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2020 (e non, come precedentemente previsto, al 31 dicembre 2021) (lett. a)). Inoltre, si proroga di trenta giorni il termine entro il quale i comuni in predissesto, che hanno approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, possono comunicare la facoltà di rimodulare o di riformulare il piano di riequilibrio finanziario (lett. b)). Conseguentemente è prorogato di trenta giorni anche il termine entro cui gli enti presentano la proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano, successivamente alla comunicazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (lett. c)).
Province in dissesto finanziario
Il comma 5-quater dell’articolo 3 stabilisce un nuovo termine di 5 anni, decorrente dal 1° gennaio 2023, entro il quale le province in dissesto finanziario, che presentano l’ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 2022, possono raggiungere l’equilibrio finanziario.
Tari: proroga del termine per l’approvazione dei piani finanziari, delle tariffe e dei regolamenti
Il comma 5-quinquies dell’articolo 3 prevede che, a decorrere dal 2022, i comuni, in deroga alla disciplina vigente, possono approvare i
piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Il termine della Tari viene, dunque, disgiunto a regime da quello del bilancio di previsione.
Svincolo di avanzi di amministrazione per spese correnti per far fronte all’emergenza COVID-19
L’articolo 3, comma 5-sexies estende all’esercizio finanziario 2022 la vigenza delle disposizioni contabili, previste in favore degli enti territoriali per gli anni 2020 e 2021 dal decreto-legge n. 18 del 2020 (come modif. dalla L. n.178/2020), che consentono l’utilizzo degli avanzi di amministrazione per spese correnti da destinare ad interventi volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dalla pandemia da COVID-19. Si tratta delle quote che ciascun ente territoriali individua in relazione ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, a condizione che queste ultime non siano gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e che non si
tratti di somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni.
Operazioni di rinegoziazione di mutui enti locali
Il comma 5-octies dell’articolo 3 estende fino al 2024 l’applicazione della norma che consente agli enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.
Proroga di termini per i comuni in predissesto
Il comma 5-decies dell’articolo 3 in primo luogo proroga (dal 31 gennaio 2022) al 28 febbraio 2022 il termine entro il quale i comuni in predissesto che presentano criticità di bilancio di tipo strutturale, imputabili alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, devono trasmettere il piano di riequilibrio finanziario alla Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, al fine di accedere alla ripartizione di un fondo istituito dalla legge di bilancio per il 2022 (lett. a)). In secondo luogo, proroga (dal 31 gennaio 2022) al 28 febbraio 2022 il termine entro il quale i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario nel secondo semestre del 2021 possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (lett. b)).
Requisiti patrimoniali privati abilitati riscossione enti locali
Il comma 5-quaterdecies dell’articolo 3 proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2024 il termine valevole per i soggetti iscritti all’albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali e alla relativa sezione speciale (prevista per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate) per adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste dalla disciplina vigente.
Differimento termini per la deliberazione del bilancio di previsione enti locali del triennio 2022-2024
I commi 5-sexiesdecies e 5- septiesdecies dell’articolo 3 dispongono il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali riferito al triennio 2022-2024 al 31 maggio 2022, autorizzando, pertanto, l’esercizio provvisorio fino a tale termine.
Misure organizzative per la riduzione dell’onere del debito degli enti locali e delle Regioni
Il comma 5-duodevicies esonera gli enti locali dalla verifica di alcune condizioni stabilite dalla legislazione nelle operazioni di accollo dei mutui dei medesimi enti da parte dello Stato. Il comma stabilisce, inoltre, che un importo commisurato alla minore spesa per interessi passivi sul debito statale derivante dalle operazioni di ristrutturazione perfezionate alla data del 31 dicembre 2022 è destinato al finanziamento di un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’interno. Le risorse sono ripartite tra gli enti locali i cui mutui sono stati accollati allo Stato, tenuto conto, altresì, del loro contributo nel determinare la minore spesa per interessi, in funzione dell’importo e del profilo temporale delle quote capitale dei mutui medesimi.
Proroga del termine per l’individuazione da parte delle città metropolitane dei progetti di Piani integrati
Il comma 6-ter dell’articolo 3, modificando l’art. 21 del D.L. 152/2021, estende da centotrenta a centotrentacinque giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 152/2021 (7 novembre 2021), il termine entro il quale le città metropolitane dovranno individuare i progetti per la realizzazione dei piani urbani integrati del PNRR, e prevede, altresì, che il livello progettuale richiesto per l’ammissibilità dei medesimi progetti non sia inferiore al progetto di fattibilità.
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