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› Contrazione mutui da parte degli enti in piano di riequilibrio ex art. 243-bis
NEWS
Contrazione mutui da parte degli enti in piano di riequilibrio ex art. 243-bis
05/05/2021
La Corte dei conti, Sez. Puglia, con
deliberazione n. 74/2021
, fornisce interessanti indicazioni in materia di contrazione di mutui da parte di enti che abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex artt. 243-bis ss. TUEL. La procedura di riequilibrio, come noto, fornisce agli enti locali uno strumento idoneo a programmare e attuare, su un arco temporale molto più ampio rispetto a quello previsto dagli artt. 193 e 194 del TUEL, le misure correttive più idonee a rispristinare gli equilibri strutturali compromessi da una situazione di deficitarietà che non presenta ancora i caratteri del dissesto.
La possibilità per l’ente di ricorrere all’indebitamento è: a) vincolata, sul piano finalistico, alla copertura di debiti fuori bilancio (riferiti a spese di investimento); b) condizionata a stringenti presupposti cumulativamente richiesti (facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima, aver assunto l’impegno ad alienare i beni non indispensabili per i suoi fini istituzionali e aver provveduto alla rideterminazione della dotazione organica) (art. 243-bis, comma 8, lett. g).
In deroga a quanto sopra riportato, gli enti possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell’articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relativi:
a) a progetti e interventi che garantiscano l’ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell’esercizio precedente;
b) alla copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all’ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall’Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati (comma 9-bis dell’art. 243-bis).
La locuzione «risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano» contenuta nell’art. 243-bis, comma 9-bis, TUEL è riferibile ai risparmi di spese (anche sopravvenute nel corso dello svolgimento del piano) correnti e in conto capitale che un ente debba affrontare negli esercizi compresi nel piano di riequilibrio. In tal caso gli enti hanno l’onere di dimostrare – sulla base di documentate analisi proiettate lungo la durata della procedura – non solo l’effettività dei risparmi ottenibili ma anche la loro idoneità al conseguimento degli obiettivi del piano.
In altri termini, la scelta di accedere al finanziamento in esame andrà adeguatamente motivata con l’attitudine, puntualmente verificata e rappresentata in atti, dei progetti e degli interventi finanziati a garantire – nel confronto con spese alternativamente praticabili dell’ente – risparmi di gestione che consentano il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano.
La decisione, quindi, di attivare l’indebitamento consentito dalla disposizione in esame integra una scelta gestionale legittimamente percorribile in presenza delle condizioni normativamente previste (risparmi di gestione effettivi e funzionali al conseguimento degli obiettivi del piano), il cui accertamento spetta all’amministrazione locale, tenendo conto che l’incapacità dei progetti finanziati di assicurare risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi del piano comporterebbe un aggravamento della situazione debitoria dell’ente, che a sua volta rischierebbe di minare la sostenibilità del piano stesso.
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