Il Ministero dell’economia e delle finanze, con comunicato n. 13 del 22 gennaio 2024, chiarisce che l’abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione, ex articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, disposta dall’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, in materia di contenzioso tributario opera per i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro, notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024.
Pertanto, per i predetti ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 17-bis, del decreto legislativo n. 546/92, in vigore fino alla medesima data.
Si ricorda che è stato pubblicato in G.U. n 2 del 3.01.2024 il Dlgs n 220/2023 per la riforma del Contenzioso tributario, adottato in attuazione della delega conferita con la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale. Lo schema si compone di 4 articoli e reca diverse modifiche al d.lgs. n. 546/1992 recante disposizioni sul processo tributario (Vedi news dell’ 8 gennaio 2024).
L’istituto del reclamo-mediazione, strumento deflativo del contenzioso tributario, prevede che il contribuente, prima di avviare un contenzioso, in caso di lite non superiore a 50mila euro (considerando solamente l’importo del tributo, quindi senza interesse e sanzioni), deve necessariamente “tentare” di aprire un dialogo con l’ente impositore. Per questo, entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto impositivo deve presentare un’istanza di “reclamo” che contenga la richiesta di annullamento dell’atto impugnabile e una proposta di mediazione. La procedura deve concludersi entro 90 giorni, dopodiché il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.
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