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› Concessione in locazione ad Amministrazione dello Stato di un immobile arredato con fondi dell’ente locale
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Concessione in locazione ad Amministrazione dello Stato di un immobile arredato con fondi dell’ente locale
02/03/2022
La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con
deliberazione n. 33/2022
ha evidenziato che rientra nella autonoma determinazione del comune, in coerenza con le finalità dell’ente e con gli equilibri di bilancio la decisione di concedere in locazione all’Amministrazione dello Stato, a canone agevolato e per finalità istituzionali, un immobile di sua proprietà adibito a caserma da allestire con alcuni rinnovati elementi di arredo, questi ultimi previamente da acquistare da parte dell’Ente locale.
La Sezione ricorda che le diposizioni contenute all’art. 3, comma 2-bis e comma 4-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, introdotto dalla legge 208/2015 (comma 500), riconoscono ai comuni la facoltà di contribuire al pagamento del canone di locazione determinato dall’agenzia delle entrate, di immobili, di proprietà di terzi, destinate a caserme delle forze dell’ordine, nonché la facoltà di concedere in uso gratuito alle amministrazioni dello Stato, “per le finalità istituzionali di queste ultime, beni immobili di loro proprietà.
Quanto al canone di locazione agevolato osserva la Sezione che lo stesso rappresenta un onere corrente (nel senso della minore entrata) per il comune (e, nello stesso modo, a maggior ragione, andrebbe considerato il comodato gratuito). Alla base della spesa ci deve quindi essere una valida motivazione che, nel caso all’esame, è rappresentata dalla tutela del bene pubblico sicurezza dei cittadini. L’intervento sussidiario, per essere coerente con le finalità istituzionali proprie degli enti locali, deve essere motivato dalla necessità di assicurare il mantenimento di un presidio di pubblica sicurezza. E questo compito spetta all’ente nell’esercizio della propria
autonomia istituzionale, nell’ambito del sistema multilivello, sulla base degli strumenti normativi esistenti.
Rientra nella autonoma determinazione del comune anche la decisione di dotare l’immobile di “alcuni rinnovati elementi di arredo, questi ultimi previamente da acquistare da parte dell’Ente Locale”. Nella richiesta di parere si afferma che “la locazione è in scadenza e deve essere stipulato un nuovo contratto” e che “nell’ottica di migliorare la funzionalità degli arredi e l’accessibilità della cittadinanza”, il comune ne vorrebbe sostenere l’onere. La questione attiene alla competenza dell’ente e la Sezione non può esprimersi in merito. Sotto il profilo contabile si tratta di una spesa discrezionale non ricorrente la cui natura (corrente o capitale) dipende dalla tipologia degli arredi. Spetta pertanto al comune la decisione, in coerenza con gli equilibri di bilancio.
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