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Capacità assunzionali, nel computo della personale di personale anche il rimborso degli oneri correlati al comando

05/02/2022
Con deliberazione n. 17/2022, la Corte dei conti, Sez. Veneto, ha chiarito che è da ricomprendere nel computo della spesa complessiva del personale, di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), Decreto 17/3/2020, per la definizione delle capacità assunzionale, anche gli oneri correlati al personale comandato. Per la Sezione è indubitabile che si tratti di spese ascrivibili al personale sotto il profilo eminentemente sostanziale (cfr. Corte cost. sent. n. 227/2020), al di là della classificazione economica volta alla specifica e particolare appostazione contabile, anche per finalità della BDAP. Infatti, l’art. 1, comma 1, lett. a), Decreto 17/3/2020, al pari dell’art. 33, comma 2, D.L. 34/19 s.m.i., parla preliminarmente di “spesa complessiva per tutto il personale dipendente”, evidenziandosi sia la trasversalità degli esborsi finanziari in materia di risorse umane, sia la conseguente inclusione di soggetti legati all’ente dal rapporto di servizio: in entrambi i casi rientra il personale comandato. Per altro verso, il successivo art. 2, comma 1, lett. a), parla della totalità dei “soggetti a vario titolo utilizzati (…) in strutture e organismi (…) comunque facenti capo all’ente”, riconducibile anche a strutture consortili, qui rilevanti ai fini del personale comandato o, in ogni caso, assegnato a strutture consortili.
Più in generale, per qualificare la spesa di personale, la giurisprudenza contabile (Corte dei conti, sez. controllo Lombardia, Delib. n. 125/2020/PAR, cit.) ha stabilito che: “giova comunque richiamare i principi generali del bilancio di cui al decreto legislativo 118 del 2011”, quanto “il principio n.18 (prevalenza della sostanza sulla forma) che si riporta integralmente: “Se l’informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l’esercizio, è necessario che essi siano rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale. La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l’elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio”.

 

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