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› Capacità assunzionali delle province e delle città metropolitane, in G.U. il decreto attuativo
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Capacità assunzionali delle province e delle città metropolitane, in G.U. il decreto attuativo
01/03/2022
Pubblicato in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022 il
decreto del 11 gennaio 2022
, concernente l’individuazione dei valori soglia ai fini della determinazione delle capacità assunzionali delle province e delle città metropolitane. Il decreto dispone il superamento della regola del turn-over (capacità assunzionale determinata esclusivamente sulla base delle risorse finanziarie che si liberano a causa delle cessazioni di personale) e l’introduzione della regola della sostenibilità finanziaria (capacità assunzionale determinata in base al rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti).
Sino ad oggi le città metropolitane potevano utilizzare per nuove assunzioni a tempo indeterminato il 100% della spesa del personale cessato nell’anno precedente (regola del turn-over: art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014). Inoltre, in attuazione della previsione contenuta nell’art. 3, comma 5-sexies, del DL n. 90/2014 ,
per il triennio 2019-2021 le città metropolitane hanno potuto cumulare anche le cessazioni programmate nella medesima annualità, fermo restando che in tal caso le assunzioni andavano concretamente effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che ne avrebbero prodotto il relativo turn-over. Dal 2022 le Città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi, che, rapportata alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, non determini il superamento del valore soglia (percentuale) definito per ciascuna fascia demografica. Gli enti che si trovano al di sotto del valore soglia possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2019, in misura non superiore al 22% nel 2022, al 24% nel 2023 e al 25% nel 2024. Gli enti che dovessero trovarsi al di sopra di tale valore soglia, dovranno invece adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.
Il nuovo decreto non si applicherà alle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, a causa della differente legislazione regionale sul ridimensionamento degli organici, che quindi continueranno ad applicare la regola del turn-over.
Al riguardo, l’Anci ha pubblicato una
nota
inerente la determinazione della capacità assunzionale a tempo indeterminato delle città metropolitane.
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