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Avanzamento verticale anche in caso di un solo dipendente

25/10/2021
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, chiamato a pronunciarsi sulla portata applicativa della disposizione di cui all’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con legge n. 113 del 2021, con specifico riguardo alla parte riguardante la disciplina della progressione tra le aree, ha evidenziato che la norma consente all’amministrazione di prevedere il possesso di requisiti superiori a quelli richiesti per l’accesso dall’esterno. In tal senso, il legislatore valorizza l’excursus professionale, formativo e comportamentale del dipendente. Tra gli altri, sono previsti parametri valutativi come il numero e la tipologia degli incarichi rivestiti e il possesso di titoli o competenze professionali o di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso dall’esterno.
Le amministrazioni possono quindi programmare il ricorso alla procedura comparativa per la copertura dei fabbisogni professionali sulla base delle proprie specifiche esigenze, declinando in autonomia, con propri atti, i titoli e le competenze professionali nonché gli ulteriori titoli di studio ritenuti maggiormente utili.
Per le procedure comparative di accesso alla categoria “D”, l’Ente potrà richiedere il possesso di titoli ulteriori rispetto a quelli di accesso previsti dalla contrattazione collettiva purché previamente individuati.
La circostanza che si abbia un unico candidato non esime l’amministrazione dall’esperire la procedura, ferma restando, in ogni caso, la puntuale prete-derminazione dei criteri di valutazione.

 

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