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Aran, progressioni verticali e istituti contrattuali maturati e non goduti

09/12/2021
L’Aran, con l’orientamento applicativo CFL141, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità, in caso di progressione verticale, ex art. 22, comma 15, del D.Lgs n.75/2017, di dare continuità agli istituti contrattuali maturati e non goduti (come ad esempio: ferie, ore di straordinario, i permessi retribuiti di cui agli artt. 32 e 35 del CCNL comparto Funzioni Locali 21/05/2018).
Con riferimento alla questione posta in esame, l’Autorità conferma l’orientamento consolidato della giurisprudenza giuslavoristica in materia, recepita negli orientamenti applicativi del comparto Funzioni Locali.
Il passaggio alla Categoria superiore non comporta alcuna novazione del rapporto di lavoro, e di conseguenza al lavoratore interessato dovrà riconoscersi la trasposizione, nonché il godimento, di tutti quegli istituti che hanno avuto maturazione prima della progressione e non siano stati fruiti.
Diversamente avviene, nel caso di concorso pubblico, a prescindere dal fatto che esso avvenga con o senza riserva di posti per il personale di ruolo. Il lavoratore infatti, una volta superato il concorso, instaura con l’Amministrazione un nuovo rapporto di lavoro, diverso per natura e contenuti da quello di cui precedentemente era titolare con la stessa. Questa novazione del rapporto comporta, in questo caso, l’estinzione del precedente rapporto di lavoro con il conseguente venir meno anche di tutte le situazioni soggettive che in esso trovavano il proprio fondamento.
In conformità a tale impostazione, la disciplina contrattuale nazionale con riferimento specifico alle progressioni verticali di cui all’art 22 del D.Lgs 75/2017, come nel previgente quadro regolativo, si è limitata a statuire in merito a due istituti contrattuali:
– il riconoscimento, a titolo di assegno personale, dell’eventuale differenziale economico tra il trattamento economico conseguito per effetto di progressione economica orizzontale nella precedente categoria di inquadramento e il nuovo trattamento tabellare iniziale (art. 11, comma 8, del CCNL del 21/05/2018);
– l’eventuale esonero dal periodo di prova (art. 20, comma 2, del CCNL del 21/05/2018).

 

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