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Agenzia Entrate: Aliquota Iva agevolata del 10% applicabile ad una strada urbana di scorrimento

28/03/2024


Con la risposta n. 80/2024 del del 25 marzo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la realizzazione ”ex novo” di un intervento edilizio su una ”strada urbana di scorrimento” di ”tipo D”, come definita dall’articolo 2 del Nuovo Codice della strada, rientra tra le ”opere di urbanizzazione primaria” che possono beneficiare dell’aliquota Iva ridotta del 10 per cento prevista dal combinato disposto di cui ai numeri 127­quinquies e 127­septies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.

Nel caso di specie, la Provincia istante rappresenta di aver approvato un Protocollo di intesa con un Comune e una società per le infrastrutture strategiche per la mobilità urbana e le connessioni con le reti extra­urbane. L’istante ritiene che l’intervento di potenziamento infrastrutturale relativo alla costruzione di opere ”ex novo” non in precedenza esistenti, abbia il carattere di opera di ”urbanizzazione primaria”, soggetta ad Iva con aliquota del 10 per cento, benché non sia effettuata nell’ambito urbano ”stricto sensu”, ma che comunque conservano la loro caratteristica di opere poste al servizio di un tessuto urbano.

Nel merito, l’Agenzia richiama la circolare 24 ottobre 1990, n. 69/E a commento del comma 11 dell’articolo 3 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, con il quale è stato stabilito che l’aliquota Iva agevolata «relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria deve intendersi applicabile anche se le opere sono realizzate al di fuori dell’ambito urbano». Con tale disposizione il legislatore ha inteso ricomprendere nel regime agevolato tutte le opere elencate nell’articolo 4 della legge n. 847 del 1964, benché non siano effettuate nell’ambito urbano ”stricto sensu”, ma che comunque conservano la loro caratteristica di opere poste al servizio di un tessuto urbano.

Infine, con la risoluzione n. 202/E del 2008 è stato evidenziato che nel concetto di costruzione rientra la realizzazione ”ex novo” di un’opera edilizia, mentre le semplici migliorie o modifiche dell’opera stessa non rientrano tra gli interventi che possono beneficiare dell’aliquota Iva ridotta. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, quindi, deve trattarsi di opera di nuova realizzazione, realizzata in funzione di un centro abitato o comunque posta al servizio di un tessuto urbano.

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